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Ricostruzione di un immobile distrutto da un incendio: esonero oneri concessori
Il proprietario di un immobile distrutto da un incendio richiede il permesso di costruire per la ricostruzione dell’immobile: la sentenza del Consiglio di Stato 30 maggio 2017, n. 2567
Il proprietario di un immobile distrutto da un incendio richiede il permesso di costruire per la ricostruzione dell’immobile, invocando l’esenzione degli oneri concessori prevista dall’art. 17 comma 3 lett. d) del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001), secondo cui il contributo di costruzione non è dovuto “per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità”. Contestualmente il Comune: nega l’esenzione perché l’incendio che ha distrutto l’immobile non è qualificabile come “calamità pubblica”.
Chi è dalla parte della ragione in questa circostanza? Il Comune ha ragione, come ricordato recentemente dal Consiglio di Stato, sez. IV, nella sent. n. 2567 del 30 maggio 2017.
Come è noto, il permesso di costruire è provvedimento naturalmente oneroso (da ultimo, Corte Cost., 3 novembre 2016 n. 231), di modo che le norme di esenzione devono essere interpretate come “eccezioni” ad una regola generale (e da considerarsi, quindi, di stretta interpretazione), non essendo consentito alla stessa potestà legislativa concorrente di ampliare le ipotesi al di là delle indicazioni della legislazione statale, da ritenersi quali principi fondamentali in tema di governo del territorio (Corte Cost., n. 231/2016 cit.).
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In materia di oneri concessori, comprese le ipotesi di esonero previste dal Testo Unico Edilizia, ricordiamo l’e-book Gli oneri per il rilascio del permesso di costruire, edito da Maggioli e curato dagli autori Antonella Mafrica e Mario Petrulli (www.studiolegalepetrulli.it), presente nella recente raccolta dal titolo Lavori edilizi: guida a permessi e autorizzazioni.
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