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Il segretario comunale può assumere la guida dell’ufficio tecnico?
Un'ipotesi eccezionale e assolutamente temporanea: analisi della giurisprudenza in materia
di MARIO PETRULLI
Aspetto interessante su cui la giurisprudenza è stata chiamata a dare indicazioni riguarda la possibilità che la guida dell’ufficio tecnico venga affidata al Segretario comunale.
Ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. d) del TUEL, il Segretario comunale, anche se chiamato a sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e coordinarne la relativa attività, non può di norma espletare compiti normalmente rimessi alla struttura burocratica in senso proprio dell’Ente locale, sostituendosi ai dirigenti, salve eventuali ipotesi eccezionali di assenza, nei ruoli dell’Ente locale, di dirigenti o di altri funzionari in grado di espletarne i compiti. In ogni caso, anche in assenza di personale con qualifica dirigenziale, l’attribuzione di compiti gestionali al Segretario comunale, compresa l’ipotesi di guida dell’ufficio tecnico, non è automatica, ma dipende da una specifica attribuzione di funzioni amministrative, in base allo statuto o ai regolamenti dell’ente o a specifiche determinazioni del sindaco: in tal senso si è espresso recentemente il TAR Umbria nella sent. 20 giugno 2017, n. 466.
Qualche anno addietro, il Consiglio di Stato, sez. IV, nella sent. 21 agosto 2006, n. 4858, aveva ritenuto legittima l’adozione da parte del Segretario comunale del decreto di approvazione di un progetto esecutivo di un’opera e del relativo decreto di occupazione di urgenza, al quale con delibera di Giunta era stata affidata la responsabilità dell’ufficio tecnico, affermando che “Prevede infatti l’art. 109 c. 2 TUEL che nei comuni privi di dirigenti le funzioni dirigenziali possono essere attribuite ai responsabili degli uffici oppure demandate al segretario comunale, in applicazione dell’art. 97 comma 4 lettera d) a mente del quale appunto il segretario comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia. Ne consegue che legittimamente nel comune di […] nel cui organico non figura personale di livello dirigenziale la responsabilità operativa delle diverse aree in cui si articola la struttura organizzativa è stata attribuita al segretario comunale, il quale dunque risulta competente ad adottare i relativi provvedimenti ad efficacia esterna”.
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