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Diritto di accesso del confinante agli atti edilizi
La possibilità che il confinante presenti un’istanza di accesso agli atti relativi ad interventi edilizi effettuati, in esecuzione o da effettuare sul fondo limitrofo

di MARIO PETRULLI

Sovente la giurisprudenza è stata chiamata ad esprimersi in merito alla possibilità che il confinante presenti un’istanza di accesso agli atti relativi ad interventi edilizi effettuati, in esecuzione o da effettuare sul fondo limitrofo. La materia è, come può facilmente intuirsi, particolarmente delicata e può essere opportuno, perciò, ricordare gli arresti giurisprudenziali più interessanti e le norme più recenti che incidono anche su tale problematica.

Dall’analisi delle pronunce è facile evidenziare come la c.d. vicinitas è ormai considerata sufficiente a riconoscere la sussistenza di un “interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è stato chiesto l’accesso”, che l’art. 22 della legge n. 241/1990, prevede quale presupposto per la legittimazione all’azione e l’accoglimento della relativa domanda(1). In sostanza, rispetto all’ostensione di un permesso di costruire o di altri titoli legittimanti l’esecuzione di interventi in edilizia, deve ritenersi pacifico e radicato in giurisprudenza il principio secondo il quale la sussistenza del requisito della vicinitas tra la proprietà dell’istante e quella del controinteressato fanno sì che debba riconoscersi la sussistenza in capo al ricorrente dell’interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata…

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