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Via libera al cambio di destinazione d’uso nei centri storici
Le modifiche apportate dalla conversione della Manovrina 2017 al Testo Unico dell'edilizia
La Manovrina 2017 (decreto 50/2017 convertito dalla legge 96/2017) apporto una importante modifica al Testo Unico per l’edilizia (d.P.R. 380/2001) chiarendo definitivamente la questione relativa al cambio di destinazione d’uso nei centri storici. A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 96/2017 è stato infatti modificato il Testo Unico per l’edilizia, nella parte relativa alla definizione di restauro e risanamento conservativo.
La materia era già stata oggetto di dibattito dopo che la Cassazione si era pronunciata sull’obbligo di presentazione del permesso di costruire in caso di richiesta di cambio di destinazione d’uso nei centri storici. La sentenza in questione aveva suscitato molto clamore e aveva creato non poche discussioni all’interno degli Uffici tecnici; di fatto la Cassazione aveva messo in discussione eventuali rilasci di nuovi titoli edilizi differenti dal permesso di costruire per cambi di destinazione d’uso nei centri storici. Per chiarire la questione e ristabilire le regole all’interno dei centri storici, il legislatore interviene ora con la legge di conversione della Manovrina 2017 effettuando alcune puntualizzazioni sulla definizione di restauro e risanamento conservativo.
La precedente edizione del testo unico, all’articolo 3, comma 1, lettera c del d.P.R. 380/2001, prevedeva che gli interventi di restauro e di risanamento conservativo sono definiti nel seguente modo: gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.
L’art. 65-bis della legge n. 96/2017 apporta le seguenti modifiche; le parole «ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili» sono sostituite dalle seguenti: «ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d’uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi».
In tal modo, con questa nuova definizione di interventi di restauro e risanamento conservativo, si apre alla possibilità di concedere il cambio di destinazione d’uso anche all’interno dei centri storici tramite la presentazione di CILA o SCIA. In pratica, diventa possibile cambiare la destinazione d’uso nell’ambito di un intervento di restauro e risanamento conservativo.
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