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Autotutela per le opere edilizie abusive assentite risalenti nel tempo
Annullamento d’ufficio dei provvedimenti amministrativi, opere abusive: quando è applicabile l'autotela
In materia di annullamento d’ufficio dei provvedimenti amministrativi, l’articolo 21-nonies della legge n. 241/1990, prevede che quelli illegittimi – il riferimento va ai provvedimenti adottati in violazione di legge o viziati da eccesso di potere o da incompetenza, tranne i casi in cui gli stessi siano stati adottati in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il loro contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato – possono essere annullati d’ufficio sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20 della legge n. 241/1990, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
Il d.lgs. n. 222 del 25 novembre 2016 ha poi disposto (con l’art. 2, comma 4) che “Nei casi del regime amministrativo della Scia, il termine di diciotto mesi di cui all’articolo 21-nonies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, decorre dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per l’esercizio del potere ordinario di verifica da parte dell’amministrazione competente”.
I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Precisato quanto dispone la norma, ipotizziamo che durante l’attività di vigilanza edilizia gli operatori si trovino di fronte ad un abuso edilizio realizzato con opere assentite diversi anni prima. Quali sono gli atti da adottare?
La causa giunta recentemente all´attenzione della Sesta Sezione del Consiglio di Stato – sentenza n. 341/2017 – ha esaminato la questione dei limiti all’esercizio del potere di autotutela a notevole distanza temporale (circa tredici anni) dal rilascio dell’atto (concessione edilizia in sanatoria) oggetto di ritiro. Nel caso di specie, la questione scrutinata aveva come oggetto una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, con la quale era stato respinto un ricorso proposto avverso un provvedimento con cui un Comune del Casertano aveva disposto l’annullamento d’ufficio della concessione edilizia in sanatoria, rilasciata in data 29 marzo 2001 ai sensi degli artt. 31 e 35 della legge n. 47 del 1985, del permesso di costruire in data 11 gennaio 2010 e della segnalazione certificata di inizio attività in data 7 maggio 2012, ordinando la demolizione delle opere costruite sulla base degli atti annullati.
Detto diversamente, il Tribunale campano aveva giudicato legittimo il controverso atto di autotutela, in quanto adottato in conformità ai canoni di azione cristallizzati all’art.21 nonies della legge n.241 del 1990.
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