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Casa di cura privata: determinazione contributo di costruire
Rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di una casa di cura privata e determinazione dell'importo del contributo di costruire

Determinazione contributo di costruire: assume rilievo il caso di una Amministrazione comunale la quale, nel rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di una casa di cura privata determina l’importo del contributo di costruire secondo le regole standard, qualificando l’immobile come residenziale. Conseguentemente il proprietario della casa di cura privata chiede l’applicazione del contributo nella misura ridotta prevista per le attività industriali ex articolo 19 del Testo Unico Edilizia, rubricato Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza.

In questa circostanza è il proprietario ad essere dalla parte della ragione, come ricordato recentemente dal TAR Piemonte, sez. II, nella sent. 15 marzo 2017 n. 371.
Secondo i giudici, infatti, è ormai consolidato in giurisprudenza l’orientamento per cui al permesso edilizio riguardante un immobile destinato a casa di cura privata spetta la parziale esenzione dal contributo di costruzione, ai sensi del primo comma dell’art. 19 del d.P.R. n. 380 del 2001 (“Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a parametri che la regione definisce con i criteri di cui al comma 4, lettere a) e b) dell’articolo 16, nonché in relazione ai tipi di attività produttiva”).

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