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Tutte le novità contenute nel Decreto SCIA 2
Riforma Pubblica Amministrazione: l'attuazione del d.lgs. n. 222 del 25 novembre 2016
di Luna Rocchi e Claudio Venghi
Con la tanto attesa emanazione del d.lgs. n. 222 del 25 novembre 2016 (cd. Decreto “SCIA 2”) è stato finalmente dato seguito al più volte dichiarato obiettivo di individuazione dei procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione, oltre che di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti. Questo infatti lo scopo che si prefigge il recente decreto, emanato in attuazione dell’art. 5 della legge n. 124 del 7 agosto 2015 (cd. “Legge Madia”).
Nell’intento di attuarlo, il cuore della ricognizione svolta è stato affidato all’Allegato A del testo di legge in esame, il quale, tramite numerose tabelle, esemplifica le tipologie di procedimento da seguire per ciascuna attività specificamente individuata. Sebbene per molti ambiti i procedimenti prescritti siano rimasti inalterati, rispetto a quelli già adottati nel corso della prassi e della successione normativa verificatasi negli anni, alcune delle tabelle proposte recano però delle “variazioni sul tema”, discostandosi alle volte dall’interpretazione della giurisprudenza prevalente o tralasciando alcuni aspetti che forse avrebbero meritato maggior attenzione.
Occorre senz’altro sottolineare, peraltro, come la lettura delle tabelle indicate non possa prescindere da una conoscenza specifica del quadro complessivo delle norme che regolano il procedimento amministrativo, soprattutto alla luce delle altre innovazioni sul tema portate dalla già citata “Legge Madia”.
In particolare, trattando il decreto “SCIA 2” degli specifici provvedimenti da seguire per tutte le vicende che interessano le attività produttive (avvio, trasformazione, subentro, cessazione, modifica, etc.), occorrerà avere bene presente, anzitutto, quanto previsto dal meno recente (anche se per pochi mesi) d.lgs. n. 126 del 30 giugno 2016 (cd. Decreto “SCIA 1”), con il quale sono state introdotte rilevanti modifiche proprio in ordine ai procedimenti legati alla SCIA.
Oggetto di tali interventi normativi è stato certamente l’art. 19 della legge n. 241/1990, al quale sono stati forniti come “accompagnatori” il nuovo articolo 18-bis, con i suoi rilevanti obblighi in capo agli uffici del SUAP, ed il nuovo art. 19-bis, che ha introdotto le categorie della cd. “SCIA UNICA” e “SCIA CONDIZIONATA”.
Al Decreto “SCIA 1” ha poi fatto seguito il d.lgs. n. 127 del 30 giugno 2016, con il quale è stata modificata in maniera rilevante la disciplina della conferenza di servizi, introducendo l’importante novità della cd. CONFERENZA ASINCRONA o semplificata, riducendo tutti i termini sinora previsti per il suo svolgimento e prevedendo una particolare “CONFERENZA PRELIMINARE” in caso di istanza avanzata dal privato. Ma la tabella A del d.lgs. n. 222/2016 non tratta solo dei procedimenti inerenti le attività produttive: oltre alla sezione I rubricata “ATTIVITÀ COMMERCIALI E ASSIMILABILI”, infatti, sono state inserite due ulteriori sezioni, ovvero la II rubricata “EDILIZIA” e la III, titolata “AMBIENTE”.
Viene dunque svolta una breve ricognizione anche dei procedimenti edilizi di principale rilievo, ma è forse sufficiente esaminare le sole tabelle in questo caso? Certamente no. Infatti, oltra a dover aver ben presente il nuovo concetto di “SCIA UNICA” e “SCIA CONDIZIONATA”, occorrerà aver approfondito tutte le modifiche appena apportate al D.P.R. n. 380/2001 (cd. T.U. sull’edilizia) proprio dal d.lgs. n. 222/2016 il cui articolo 3, rubricato “Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia” riporta nel dettaglio.
Tra queste, sicuramente di notevole rilievo sono le modifiche adottate in tema di edilizia libera, oltre ai regimi che prevedevano la DIA ed oggi vengono sostituiti con la SCIA, nonché l’introduzione della nuova arrivata “SCIA D’AGIBILITÀ” prevista dal nuovo art. 24 che sostituisce interamente il precedente.
Le novità in materia edilizia qui brevemente anticipate, peraltro, appaiono rilevanti non solo ex se, ma anche in relazione al procedimento di gestione della S.C.I.A. nelle attività produttive, atteso che i requisiti di conformità urbanistica ed edilizia, oltre che di agibilità dell’immobile, costituiscono i presupposti di legittimità di tutte le SCIA, ivi incluse quelle relative alle attività economiche.
Per quanto concerne la sezione III “AMBIENTE”, inoltre, sarà opportuno tener presente le nuove disposizioni che regolano la conferenza di servizi, così come già indicate, sovente necessaria per lo svolgimento dei relativi procedimenti di autorizzazione.
Le novità portate dal Decreto “SCIA 2” non sono però finite: l’art. 1 del d.lgs. n. 222/2016 ci anticipa infatti la prossima emanazione di un Decreto Ministeriale che formalizzerà il cd. “glossario unico delle opere edilizie”, strumento che risulterà imprescindibile a fronte della ormai imminente rinnovazione della disciplina dei regolamenti edilizi comunali.
Sempre l’art. 1, al comma 3, reca un’ulteriore novità e cioè la specificazione che le Amministrazioni dovranno fornire gratuitamente “la necessaria consulenza funzionale all’istruttoria agli interessati in relazione alle attività elencate nella Tabella A”.
Come dovranno declinare dunque gli uffici comunali tali funzioni e che tipo di obbligo individua una simile disposizione?
Piccole modifiche degne di nota vengono poi adottate sia con riferimento al Regolamento attuativo del TULPS, in tema di straordinarie illuminazioni pubbliche in occasioni di festività, così come al medesimo TULPS in relazione al commercio di cose usate.
In ultimo appare di rilievo il particolare regime transitorio adottato per l’entrata in vigore di tutte le descritte novità normative – invero già individuato nel citato d.lgs. n. 126/2016 – riferito dall’art. 6 del decreto in esame, il quale dispone che “Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 30 giugno 2017”.
Parrebbe dunque esserci ancora un po’ di tempo per comprendere le nuove disposizioni e metterle in atto, anche se è opportuno attrezzarsi sin da subito e comprendere a quali norme fare riferimento in questa prima fase.
FORMAZIONE
Le ultime novità in materia edilizia: Decreti SCIA 1 e 2, conferenza di servizi, Regolamento edilizio tipo
Bologna, 7 febbraio 2017
Cagliari, 24 febbraio 2017
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