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Piano urbanistico: la moschea rientra nella categoria dei servizi?
La questione della difficile collocazione delle moschee: sentenza TAR Lazio 25 gennaio 2017, n. 1323
La sentenza del TAR Lazio 25 gennaio 2017, n. 1323 afferma che una moschea rientra nella categoria dei “servizi”, qualora il piano urbanistico comprenda in tale generica categoria le attrezzature culturali e religiose, i pubblici esercizi, gli sportelli tributari e bancari, le sedi universitarie.
Al centro del caso di specie analizzato dai giudici si collocava un seminterrato di 280 metri quadrati destinato a deposito con il piccolo zona vendita in un edificio di più piani posto “tessuto della citta consolidata” (nell’ambito della municipalità romana). Del locale era stato chiesto il cambio di destinazione d’uso per farne luogo di preghiera dei fedeli dell’Islam, con esecuzione di opere edili.
La diversa distribuzione della superficie interna e il cambio di destinazione d’uso in sanatoria, da commerciale a luogo di preghiera, era stato impedito dal Comune. Tuttavia il TAR ha accolto il ricorso escludendo che la moschea possa essere equiparata a un “artigianato produttivo”. La questione investe il problema della difficile collocazione delle moschee: questione che vede l’affastellarsi di numerosi precedenti, soprattutto quando si genera un cambio destinazione d’uso da “produttivo” (capannone industriale) a “sede di comunità islamica”.
La possibilità di cambiare destinazione assimilando la moschea a un’attività produttiva viene esclusa dai tribunali amministrativi.
Inoltre, al fine di collocare le moschee non sono utilizzabili le norme sulle associazioni di promozione sociale che svolgano attività di utilità sociale (legge 383/2000): tale legge stabilisce che le sedi di associazioni di promozione sociale siano localizzabili in qualsiasi parte del territorio urbano, cioè siano compatibili con ogni destinazione d’uso urbanistico, a prescindere dalla destinazione d’uso edilizio impressa al singolo fabbricato con il permesso di costruire. Risulta allora necessario che l’attività di culto sia collegata ad una attività di promozione sociale che l’associazione intende realizzare. La conseguenza di ciò è la seguente: non è sufficiente prevedere generica attività di studio e diffusione della lingua e cultura islamica, o la generica volontà di agevolare i rapporti tra gli associati e le istituzioni locali. Qualora sia assente il legame tra l’attività di culto e altre attività sociali, secondo il Consiglio di Stato, non basta il legame del credo religioso per affermare l’esistenza di finalità di promozione sociale.
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