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Diniego permesso in sanatoria: la adeguata motivazione
Analisi della recente sentenza 14 marzo 2017, n. 434 del TAR Puglia, Lecce, sez. III, in materia di permesso di costruire in sanatoria
Assume ampio rilievo la recente sentenza 14 marzo 2017 n. 434 del TAR Puglia, Lecce, sez. III, in materia di permesso di costruire in sanatoria: i giudici hanno ricordato che il diniego di tale titolo edilizio deve essere sempre adeguatamente motivato, pena la violazione degli artt. 3 della Legge n. 241/1990 e 36 del Testo Unico Edilizia (D.P.R. n. 380/2001) per carenza di motivazione e/o difetto di istruttoria.
Come è noto, secondo un costante e consolidato orientamento, il diniego di sanatoria, in quanto atto a contenuto vincolato, è sufficientemente motivato con il compiuto riferimento alla mancanza del requisito della doppia conformità, mediante il puntuale riferimento alle norme urbanistiche ed edilizie di cui si assume il mancato rispetto.
In tal senso, l’orientamento giurisprudenziale assolutamente prevalente è fermo nell’assunto che “costituisce ius receptum che “il provvedimento di diniego del rilascio della concessione di costruzione in sanatoria deve compiutamente motivare l’effettivo contrasto tra l’opera realizzata e gli strumenti urbanistici e tale contrasto deve essere evidenziato in maniera intelligibile, così da consentire al soggetto interessato di impugnare l’atto davanti al G.A., denunziando non solo i vizi propri della motivazione , ma anche le errate interpretazioni delle norme urbanistiche valutate col giudizio di non conformità (cfr ex multis T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 19 luglio 2005 , n. 5736)” (così T.A.R. Campania, Napoli, Sezione Quarta, 23/03/2010, n. 1578)”.
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