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Un gazebo chiuso ai lati necessita del permesso di costruire
Una recente sentenza del TAR Molise afferma che "Non implica precarietà dell'opera, ai fini autorizzativi e dell'esenzione dal permesso di costruire, il carattere stagionale di essa"
Assume rilevanza la recente sentenza 21 settembre 2016 n. 353 del TAR Molise in materia di titoli edilizi necessari per l’installazione di un gazebo.
Nel caso specifico si era dinanzi ad un gazebo che occupava un’area di 15 mq., con altezza di ml. 2,50 circa, e posto sul confine di proprietà e, in particolare, chiuso ai lati con pannelli di legno e profili di PLET-plastica riciclata eterogenea, pieni nella parte inferiore e grigliati in quella superiore e munita di telo di copertura: si tratta di una struttura che, avendo le suddette caratteristiche, era idonea a creare un volume edilizio di indubbio impatto.
Secondo i giudici, il suddetto gazebo chiuso ai lati è inquadrabile come manufatto leggero per il quale è richiesto il permesso di costruire, di cui all’art. 10 del d.P.R. n. 380/2001, in forza del disposto di cui all’art. 3, comma 1, lettera e.5, essendo privo del carattere della temporaneità in quanto stabilmente destinato ad attività al servizio della abitazione principale (quale locale di servizio, deposito, adibito allo svago o di vero e proprio “salotto all’aperto”) e di non facile amovibilità (visto che, secondo la relazione tecnica, il gazebo aveva elementi autoportanti bullonati tra loro costituiti da pannelli verticali e da travi perimetrali, orizzontali e centrali di copertura.
In presenza di simili caratteristiche costruttive, oggettivamente incompatibili con il parametro legale della temporaneità, a nulla vale la circostanza che il gazebo fosse non ancorato ma solo poggiato a terra.
La giurisprudenza prevalente ritiene che i gazebo non precari, ma funzionali a soddisfare esigenze permanenti, vanno considerati manufatti alteranti lo stato dei luoghi, con sicuro incremento del carico urbanistico, a nulla rilevando la precarietà strutturale del manufatto, la rimovibilità della struttura e l’assenza di opere murarie, posto che il gazebo non precario non è deputato ad un suo uso per fini contingenti, ma è destinato ad un utilizzo per soddisfare esigenze durature nel tempo e rafforzate dal carattere permanente e non stagionale dell’attività svolta.
In tal senso, la “precarietà” dell’opera, che esonera dall’obbligo del possesso del permesso di costruire, postula un uso specifico e temporalmente limitato del bene e non la sua stagionalità, la quale non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo, tali per cui lo stesso è riconducibile nell’ipotesi prevista alla lett. e.5) del comma 1 dell’art. 3 d.P.R. n. 380 del 2001, che include tra le nuove costruzioni le installazioni di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano usati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, “e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee” (Cons. Stato, Sez. VI, 3 giugno 2014, n. 2842).
E’ stato ancora precisato che “Non implica precarietà dell’opera, ai fini autorizzativi e dell’esenzione dal permesso di costruire, il carattere stagionale di essa, quando la stessa è destinata a soddisfare bisogni non provvisori attraverso la permanenza nel tempo della sua funzione (non sono infatti manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati ad un’utilizzazione perdurante nel tempo, sicché l’alterazione non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante), anche se con la reiterazione della presenza del manufatto di anno in anno nella sola buona stagione” (Cfr. Cons. Stato, VI, 1.12.2014, n. 5934).
Nel caso di specie il requisito della temporaneità manca sia dal punto di vista strutturale, stante la non facile amovibilità del manufatto, sia da quello funzionale stante la sua idoneità ad assolvere in modo duraturo nel tempo una molteplicità di funzioni a servizio dell’abitazione principale.
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