MAGGIOLI EDITORE - Edilizia urbanistica: notizie, leggi e normative per Enti Locali e professionisti
La diversa distruzione degli ambienti interni di un appartamento è attività edilizia libera
Modificazione delle tramezzature interne, spostamento del servizio igienico ed eliminazione di un precedente ambiente
Segnaliamo la recente sent. 14 ottobre 2016 n. 4267 del Consiglio di Stato, in materia di attività edilizia libera.
I giudici hanno ricordato come la modificazione delle tramezzature interne, lo spostamento del servizio igienico e l’eliminazione di un precedente ambiente (avvenuto mediante demolizione di una preesistente tramezzatura) costituiscono opere interne all’unità abitativa e, come tali, opere di manutenzione straordinaria.
L’art. 3 del d.p.r. n. 380 del 2001 (Testo Unico Edilizia) qualifica, alla lettera b), gli “interventi di manutenzione straordinaria” come “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologiche, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche della destinazione d’uso”. Il successivo art. 6 riconduce nella “attività edilizia libera” gli interventi di manutenzione straordinaria, ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio.
Le opere che non interessano parti strutturali dell’edificio ma, unicamente, una diversa distribuzione degli ambienti interni dell’unità abitativa mediante eliminazione e spostamenti di tramezzature (in tale ambito rientra anche lo spostamento del servizio igienico) possono certamente ricondursi alla categoria della “manutenzione straordinaria” e non anche della ristrutturazione edilizia.
In argomento di attività edilizia libera ricordiamo l’emanando decreto SCIA 2 (uno dei decreti della c.d. Riforma Madia, la cui bozza è approvata dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 giugno e bollinata dalla Ragioneria Generale dello Stato l’8 luglio (n. prot. RGS 0054059/2016), il quale prevede una serie di modifiche al Testo Unico edilizia nella suddetta materia, con l’aumento delle ipotesi di attività edilizia eseguibili senza titolo abilitativo e la scomparsa della comunicazione inizio lavori (ad esempio, lo spostamento di pareti interne e la diversa distribuzione degli ambienti interni rimane attività di manutenzione straordinaria, subordinata alla presentazione di una comunicazione inizio lavori asseverata).
Per una panoramica sulle novità, Maggioli Editore segnala il recente e-book L’attività edilizia libera dopo il Decreto SCIA 2, a cura di Antonella Mafrica e Mario Petrulli, nel quale vengono evidenziate le future disposizioni secondo la bozza approvata, con ampi riferimenti giurisprudenziali e casistiche.
www.ediliziaurbanistica.it