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Da ieri in vigore la SCIA semplificata: cos'è cambiato?
L’obbligo di adottare una modulistica uniforme è già valido, per tutte le amministrazioni
Da ieri è in vigore la nuova SCIA semplificata, come stabilito dal decreto legislativo n. 126/2016, attuativo della legge 124/2015. In sostanza, entra subito in vigore per tutte le amministrazioni del territorio nazionale l’obbligo di adottare una modulistica uniforme per la nuova SCIA.
La modulistica deve ancora essere predisposta, quindi il decreto specifica che “fino all’adozione dei moduli, le pubbliche amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale l’elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà, nonché delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità dell’agenzia delle imprese, necessari a corredo della SCIA, indicando le norme che ne prevedono la produzione”.
In sostanza la pubblica amministrazione deve indicare, per ogni documento che richiede di allegare alla nuova SCIA, il preciso riferimento normativo che lo impone. Questo per evitare richieste estemporanee da parte delle pubbliche amministrazioni, non supportate da un obbligo di legge specifico.
Il decreto specifica anche sanzioni per i funzionari addetti inadempienti.
Dopo aver presentato la nuova SCIA, il privato può iniziare immediatamente l’attività. Solo se la segnalazione certificata di inizio attività è soggetta al rilascio preventivo di un parere da parte di una specifica autorità o amministrazione, il privato deve presentare la SCIA insieme alla domanda di rilascio del parere e può iniziare l’attività solo dopo l’emissione del parere stesso.
Infine si segnala che alla presentazione della nuova SCIA, il decreto impone l’obbligo del rilascio di una ricevuta in cui deve essere segnalato il periodo di tempo entro cui l’amministrazione deve rispondere all’istanza del privato o, in alternativa, dopo quali termini vale il silenzio assenso.
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