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Finanziaria 2008: si vieta alle pubbliche amministrazioni di inserire clausole compromissorie nei loro contratti di lavori, forniture e servizi
Non è inoltre possibile sottoscrivere compromessi relativi ai contratti stessi

L’articolo 86 della Finanziaria 2008 vieta alle pubbliche amministrazioni (di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti di lavori, forniture e servizi, e di sottoscrivere compromessi relativi agli stessi contratti. La clausola compromissoria inserita nel contratto è un accordo preventivo tra le parti che prevede di devolvere le controversie eventuali e future ad un collegio arbitrale nominato di comune accordo dalle parti.

Per quanto riguarda i contratti di forniture e servizi già sottoscritti alla data di entrata in vigore dell’articolo 86, e per le cui controversie i collegi arbitrali non si sono ancora costituiti al 30 settembre 2007, le PA sono tenute a declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà sia prevista nelle clausole inserite nei contratti; dalla data della comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria.
I collegi arbitrali, eventualmente costituiti successivamente al 30 settembre 2007 e fino alla data di entrata in vigore della Finanziaria, decadono automaticamente e le spese sono integralmente compensate tra le parti. Le somme risparmiate grazie a questa disposizione saranno riassegnate al Ministero della giustizia per il miglioramento del servizio.

L’abolizione dell’arbitrato è stata fortemente voluta dal Ministro per le Infrastrutture, Antonio Di Pietro, per frenare le ingenti spese sostenute dallo Stato per questo tipo di contenziosi. Il costo del giudizio arbitrale è infatti molto più elevato del giudizio ordinario; a ciò si aggiunga che le pubbliche amministrazioni hanno perso circa i due terzi delle cause, con un esborso di oltre 320 milioni di euro, al netto delle spese per lo svolgimento del giudizio. Solo pochi arbitrati si chiudono entro i termini.


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