MAGGIOLI EDITORE - Edilizia urbanistica: notizie, leggi e normative per Enti Locali e professionisti
Dalla Finanziaria 2008 incentivi per gli studi associati e le società professionali
Per favorire la crescita dimensionale di studi e aggregazioni di professionisti
Lo scopo è quello di favorire la crescita dimensionale delle aggregazioni, degli studi professionali associati e delle società di professionisti, risultanti dall’aggregazione di almeno quattro (e fino a dieci) professionisti, è attribuito un credito d’imposta del 15% dei costi sostenuti per l’acquisizione di arredi, attrezzature e software, e per la ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati per l’attività professionale. Di tale credito d’imposta potranno beneficiare le aggregazioni effettuate tra il 1º gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010, per i costi sostenuti a partire dalla data in cui l’operazione di aggregazione risulta effettuata e nei dodici mesi seguenti. L’agevolazione è valida a condizione che tutti i soggetti partecipanti all’aggregazione esercitino l’attività professionale esclusivamente all’interno della nuova struttura, non si applica invece alle strutture che, in forma associata, si limitano ad eseguire attività meramente strumentali per l’esercizio dell’attività professionale. Il bonus (che va indicato nella dichiarazione dei redditi) è utilizzabile in compensazione ai versamenti delle imposte e dei contributi, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, e successive modificazioni.
Le modalità di attuazione delle nuove norme (e le procedure di monitoraggio e di controllo, le cause di revoca e l’applicazione delle sanzioni anche nei casi in cui, nei tre anni successivi all’aggregazione, il numero dei professionisti associati si riduca in modo significativo rispetto a quello risultante dall’aggregazione) saranno fissate da un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
La disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE.
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