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Terre e rocce da scavo, è necessario più tempo per il deposito
Le Commissioni Ambiente hanno comunicato il parere sullo Schema di decreto di modifica al D.Lgs. 152/06
Le Commissioni Ambiente della Camera dei Deputati e Territorio e Ambiente del Senato hanno comunicato il parere favorevole al Governo sull’ Ulteriore Schema di decreto legislativo concernente modifiche al D.Lgs. 152/06, recante norme in materia ambientale (Atto n. 168, relatori l`On.le Mauro Chianale e il Sen. Edo Ronchi del Gruppo parlamentare dell`Ulivo). I pareri sono subordinati a numerose condizioni ed osservazioni. In particolare la Camera dei Deputati si è soffermata sulla modifica della disciplina delle terre e rocce da scavo. Viene rilevata l`opportunità di modificare l`art. 186 del Codice, al fine di superare le rigidità derivanti dalla previsione di un unico termine massimo di un anno per l`eventuale deposito del materiale in attesa di utilizzo, tenuto conto del fatto che per le opere edili e soprattutto per quelle ad elevato impegno tecnico e dimensionale, non è generalmente possibile assicurare il reimpiego del medesimo materiale entro il termine suddetto. E` stata, quindi, sottolineata la necessità di sostituire, al comma 2 del predetto articolo, le parole “un anno” con le parole “di norma un anno”, nonchè di aggiungere la seguente disposizione “nel caso in cui i progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell’eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto medesimo, purchè non superiori ai tre anni”.
In relazione allo stesso articolo è stata suggerita la sostituzione del comma 6, relativo al decreto del Ministro dell`Ambiente da adottarsi entro il 30 giugno 2008 con il quale vengono fissati i criteri, le procedure e le modalità per il campionamento e l’analisi delle terre e rocce da scavo e del comma 8, relativo alla disciplina transitoria da attuare in attesa del decreto di cui sopra con la disposizione con cui si prevede che la caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalità previste dal titolo V, parte quarta del decreto riguardante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.
L’accertamento che le terre e rocce da scavo non provengano da tali siti è svolto a cura del produttore e accertato dalle autorità competenti nell’ambito delle diverse procedure relative alla produzione delle stesse; realizzazione di opere o attività sottoposte a VIA o ad autorizzazione ambientale integrata, realizzazione di opere o attività non sottoposte a VIA o ad autorizzazione ambientale integrata e soggette a permesso di costruire o a DIA, ovvero non sottoposte ad alcune delle suddette procedure (commi 2, 3 e 4 dell`art.186).
E’ stata rilevata per ragioni di omogeneità normativa e per evitare che si debbano inutilmente ripetere procedure autorizzative già concluse, l`opportunità di precisare nella norma transitoria relativa ai progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione prima del 31 ottobre 2007 (comma 7 dell`art.186), che l`autorità competente può disporre indicazioni o prescrizione entro i successivi sessanta giorni, “senza che ciò comporti necessità di ripetere procedure di VIA, AIA, di concessione edilizia o di DIA.”
Relativamente all’obbligo di numerazione e vidimazione dei registri di carico e scarico (art.2, comma 24 bis), considerata l`esigenza di limitare l`appesantimento burocratico e amministrativo, specialmente per le piccole e medie imprese, che deriverebbero dall`applicazione di regole diverse per la tenuta dei registri, e` stata rilevata la necessita` di prevedere l`eliminazione dell`obbligo dei registri medesimi.
Tra le condizioni al parere:
– per quanto riguarda l`art. 189 relativo al trasporto proprio dei rifiuti, è stato proposto di “procedere alla definizione di sistemi innovativi e alternativi di tracciabilità dei rifiuti, ai fini della semplificazione delle procedure amministrative, per perseguire la soppressione o la limitazione dell`obbligo di compilazione del MUD, allo stato utile esclusivamente per conoscere, ai soli fini statistici, i flussi dei rifiuti e che risulta ormai obsoleto e inattendibile, anche perchè coinvolge solo circa mezzo milione di soggetti obbligati alla comunicazione, su circa tre milioni di produttori e gestori di rifiuti.”
– la Commissione Territorio e Ambiente del Senato nel suo parere, redatto ma non pubblicato, ha evidenziato “tra le condizioni” la necessità di modificare la norma sulle terre e rocce da scavo negli stessi termini previsti dalla Camera dei Deputati.
In base alla legge di delega (308/04), dopo l`espressione del primo parere delle Commissioni parlamentari e il riesame da parte del Consiglio dei Ministri, lo Schema dovrà ricevere un secondo, definitivo, parere dagli organi parlamentari prima della sua definitiva approvazione.
Leggi il testo integrale del Parere.
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