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Il D.U.R.C. è esteso a tutte le attività
In edilizia lo rilasceranno solo le Casse edili di associazioni datoriali e dei sindacati più rappresentativi
Il ministro del Lavoro Cesare Damiano ha firmato nei giorni scorsi il decreto che estende l’obbligo del Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) a tutti i settori di attività, dopo la sperimentazione in edilizia e in agricoltura.
Il D.U.R.C. attesta la regolarità dei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali e, per i datori di lavoro nel campo dell’edilizia, la regolarità dei versamenti dovuti alle Casse edili. Deve contenere:
1) denominazione o ragione sociale, la sede legale e unità operativa, il codice fiscale del datore di lavoro;
2) iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse edili;
3) dichiarazione di regolarità ovvero non regolarità contributiva con indicazione della motivazione o della specifica scopertura;
4) data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva;
5) data di rilascio del documento;
6) nominativo del responsabile del procedimento.
Tra i requisiti della regolarità contributiva:
– la continuità degli adempimenti mensili o periodici;
– la corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali.
La validità del D.U.R.C. è mensile, ma negli appalti privati è trimestrale. Il decreto regola, inoltre, anche le cause che impediscono il rilascio del D.U.R.C. e i casi in cui non può essere rilasciato per irregolarità in materia di tutela della condizione di lavoro.
Come già accennato nei giorni scorsi, le nuove norme – in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – prevedono che il D.U.R.C. sia richiesto a tutti i datori di lavoro, per far si che si possa usufruire dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall’ordinamento, e dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. Il D.U.R.C. sarà richiesto anche ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi (nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati di edilizia). E’ rilasciato dall’Inps, dall’Inail e (per l’edilizia) dalle Casse edili, le quali possono farlo solo se sono costituite dalle associazioni datoriali e dai sindacati dei lavoratori comparativamente più importanti e rappresentativi sul piano nazionale. Ciò consentirà la soluzione del problema del rilascio del D.U.R.C. da parte delle casse edili "anomale", vale a dire costituite da associazioni sindacali e datoriali non aventi una diffusione ed ampiezza d’azione che ne possano attestare solidità e reale affidabilità in relazione alla delicata funzione di certificazione demandata. Il D.U.R.C. può essere rilasciato, in via sperimentale, per 24 mesi, dagli Enti bilaterali.
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