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Emanato il Decreto 17 ottobre 2007
Criteri uniformi per la conservazione delle aree naturali protette di interesse comunitario sul territorio italiano

Per prevenire procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea, il Ministro dell’ambiente, in attuazione dell’art. 1, comma 1226 della Legge Finanziaria 2007 (L. 296/2006), ha emanato il Decreto 17 ottobre 2007 (pubblicato nella G.U. 258 del 6 novembre 2007) che contiene i criteri generali ed uniformi per la conservazione di tutte le aree naturali protette di interesse comunitario sul territorio italiano: – le zone di protezione speciale (ZPS) istituite ai sensi della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione dei volatili selvatici;
– le zone speciali di conservazione (ZSC) istituite ai sensi della direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche.

In Italia queste direttive sono state recepite con il DPR 357/1997 (ed in parte, per le ZPS, con la Legge 157/1992) che assoggetta le ZSC e le ZPS a specifiche misure di tutela (valutazione d’incidenza VI dei programmi nel cui ambito territoriale di riferimento sono presenti siti della Rete natura 2000 e degli interventi che ricadono all`interno di tali siti o che possono avere incidenze significative sugli stessi; misure di conservazione specifiche; eventuali piani di gestione specifici od integrati ad altri piani) la cui adozione è lasciata alla decisione delle Regioni.

Per favorire l’intervento delle Regioni, che da poco tempo si stanno attivando, il Ministero ha predisposto, per ciascuna delle due tipologie di aree comunitarie protette, una serie di misure di salvaguardia minime sulla cui base le Regioni e le Province autonome adottano le misure di tutela specifiche o i piani di gestione, provvedendo a comunicare al Ministero l’affidatario della gestione di ciascuna area.

Per quanto riguarda la gestione del materiale derivante da costruzione e demolizione, e l’approvvigionamento del materiale edile dalle cave, sono state introdotte modifiche: rispetto al testo originario che prevedeva una formulazione assai più restrittiva è stata introdotta la possibilità nelle ZPS (suddivise in diverse categorie in base alla tipologia geografica e naturalistica dei siti – ambienti aperti alpini, ambienti forestali alpini, ambienti misti mediterranei, zone umide) di aprire nuove discariche per inerti e di salvaguardare l`attività estrattiva se già prevista negli strumenti di pianificazione vigenti. Ma sarà necessario verificare che le soluzioni normative individuate a livello regionale non abbiano un impatto ancora più negativo per il settore.

Per quanto riguarda, ancora, le ZPS, fra i criteri generali di conservazione (all’art. 5) vi sono i seguenti divieti:

– divieto di realizzazione di nuove discariche o di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonchè ampliamento di quelli esistenti, fatte salve le discariche per inerti;
– divieto di apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione delle cave previste negli strumenti di pianificazione generale e di settore vigenti alla data di emanazione del DM o che verranno approvati entro il periodo di transizione (9 mesi da tale data). In via transitoria, per 18 mesi dalla data di emanazione del DM, in assenza di strumenti di pianificazione e nelle more della valutazione d`incidenza degli stessi,è consentito l’ampliamento delle cave in funzione, solo se la valutazione d’incidenza sui relativi progetti è positiva. Sono esclusi i progetti di cava già sottoposti a procedura di valutazione d`incidenza in conformità ai piani vigenti.

Il Decreto impone infine alle Regioni e alle Province autonome di individuare o aggiornare i precisi riferimenti catastali delle aree ZSC e ZPS, i cui elenchi sono stati pubblicati con il Decreto del 5 luglio 2007.


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