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Il Senato approva senza modifiche l’articolo 2 del disegno di legge Finanziaria 2008
Confermato il testo licenziato dalla Commissione bilancio

Il Senato ha approvato senza modifiche l’articolo 2 del disegno di legge Finanziaria 2008, confermando il testo approvato dalla Commissione bilancio. Confermate le agevolazioni fiscali su ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici, su prima casa e affitto; eliminato l’obbligo di attestato energetico per sostituzione finestre e installazione pannelli solari.

Le detrazione Irpef su ristrutturazioni e Iva agevolata sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari al 36% delle spese sostenute, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative (articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2010; articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2011).

È prorogata per il 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle condizioni previste, l’agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1º gennaio 2008. Unica condizione: il costo della relativa manodopera deve essere evidenziato in fattura.

Lo sconto Ici prima casa: la detrazione di un ulteriore importo dell’1,33 per mille (in aggiunta a quello di 103,29 euro già esistente), e per un massimo di 200 euro, della base imponibile dell’Ici sulla prima casa, è confermata. Il tetto di 50.000 euro di reddito, previsto inizialmente come requisito per fruire della detrazione, è stato cancellato e sono escluse case di lusso, ville, castelli e palazzi storici.

Ai titolari di contratti di affitto di immobili adibiti a prima casa, spetta una detrazione Irpef pari a:
– 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
– 150 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,71 e 30.987,41 euro.
Detrazioni spettano anche ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l’unità immobiliare da destinare a propria prima abitazione, sempre che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori. Le suddette hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta 2007.

(Notizia del 7/11/07 sull’emendamento approvato dalla Commissione Bilancio che modifica l’articolo 2, comma 14, del disegno di legge Finanziaria 2008, che proroga fino al 2010 la detrazione dall’Irpef del 55% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici).


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