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Incostituzionale il calcolo dell’indennità di espropriazione degli edificabili
La decisione della Corte Costituzionale con sentenza n. 348/2007
La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale il calcolo dell’indennità di espropriazione dei suoli edificabili. La sentenza di riferimento è la n. 348 del 24 ottobre 2007. La bocciatura colpisce l’art. 5-bis, commi 1 e 2, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333 ("Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica") convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 – trasposto nell’art. 37 del d.P.R. n. 327 del 2001 – causa violazione dell’art. 111 della Costituzione, in relazione alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).
Il meccanismo di quantificazione dell’indennizzo dà al proprietario espropriato una somma pari alla media del valore di mercato del bene e del reddito domenicale rivalutato, riferito all’ultimo decennio, con una sottrazione del 40% per chi non cede il bene volontariamente. Secondo i giudici, la somma spettante al proprietario espropriato risulterebbe eccessivamente inferiore ai valori di mercato e non costituirebbe serio risarcimento della perdita subìta. Il contenuto della norma è stato trasposto nell’art. 37 del d.P.R. n. 327 del 2001, che ha reso "definitivi" quei criteri di liquidazione dell’indennizzo e ne ha cancellato la "provvisorietà" che legittimava la norma stessa. La norma censurata (che prevede un’indennità oscillante, nella pratica, tra il 50 ed il 30% del valore di mercato del bene) non ha un "ragionevole legame" con il valore venale, prescritto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e coerente con il serio risarcimento richiesto dalla giurisprudenza consolidata della Corte. La già bassa somma di indebbità viene ulteriormente tagliata dall’imposizione fiscale, che si attesta al 20% cieca. In nome dell’interesse pubblico, si può imporre un sacrificio, che è leggittimo, ma non si può vanificare l’oggetto del diritto di proprietà.
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