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Codice appalti: Circolare su affidamento dei servizi
Si informa quali norme applicare alle procedure di aggiudicazione di appalti di ingegneria e architettura

La Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre ha pubblicato la circolare del Ministero delle Infrastrutture 16 novembre 2007, n. 2473 in materia di "Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura".
Lo scopo della circolare è quello di dare ai Provveditorati regionali e interregionali per le opere pubbliche indicazioni finalizzate a chiarire quali norme applicare alle procedure di aggiudicazione di appalti dei servizi di ingegneria e architettura, compresi incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, incarichi di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, con particolare riferimento alla valutazione delle offerte.

In particolare vengono trattati alcuni argomenti:

1) la disciplina delle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura
Fino all’entrata in vigore del Regolamento generale previsto dall’art. 5 del Codice, alla disciplina relativa agli incarichi dei servizi di ingegneria e architettura si applicano, nei limiti di compatibilità, le disposizioni contenute nel Titolo IV del DPR n. 554/1999, l’art. 253, comma 3 del Codice con alcune precisazioni e chiarimenti;

2) la disciplina per la valutazione delle offerte economiche nelle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura
procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relative ad importi inferiori a 100.000 euro: le disposizioni di cui all’art. 62, commi 1 e 2, del DPR n. 554/1999 sono implicitamente abrogate dall’art. 91, comma2, del Codice come modificato dal DLGS n. 113/2007, ove si stabilisce l’obbligo del rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura di importo compreso fra 100.000 e le soglie di applicazione della normativa comunitaria per i servizi: il riferimento è all’art. 28, comma 1, lettera a) e lettera b), del Codice, e si applicano le disposizioni della parte II, titolo II, del Codice stesso per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara e la pubblicità.

procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore alle soglie di applicazione della normativa comunitaria per i servizi: il riferimento è allo stesso art. 28 di cui sopra, e si applicano le disposizioni della parte II, titolo I, del Codice per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara e la pubblicità.

procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura di cui ai due punti precedenti: si applicano le disposizioni di cui al titolo IV, capo I e capo V, del DPR n. 554/1999 (tra queste disposizioni è importante definire i requisiti minimi per la partecipazione alle gare con osservanza di quanto previsto all’art. 66 del DPR n. 554/1999).

– le stazioni appaltanti devono procedere all’individuazione dell’oggetto delle attività da affidare mettendo a punto capitolati prestazionali e disciplinari di gara accurati e definiti. Con riferimento all’art. 71, comma 2, del DPR n. 554/1999 e all’art. 65, comma 3, del decreto del DPR n. 554/1999, la circolare dà l’opportunità – per quanto concerne la natura della prestazione – di prevedere nel bando di gara (in caso di procedura aperta) e nella lettera di invito (in caso di procedura ristretta o negoziata) l’obbligo per gli offerenti di visitare il luogo in cui si realizzerà il lavoro oggetto della prestazione.

modalità di definizione dell’importo stimato dell’appalto (occorre tenere in considerazione l’abolizione del principio dell’inderogabilità dei minimi tariffari, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall’art. 92, comma 3, del Codice, come modificato dall’art. 2, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 27 luglio 2007, n. 113): le stazioni appaltanti possono utilizzare come criterio o base di riferimento le tariffe di cui al decreto ministeriale 4 aprile 2001, quando ritenute adeguate.


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