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Codice appalti: Circolare su affidamento dei servizi
Si informa quali norme applicare alle procedure di aggiudicazione di appalti di ingegneria e architettura
La Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre ha pubblicato la circolare del Ministero delle Infrastrutture 16 novembre 2007, n. 2473 in materia di "Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura".
Lo scopo della circolare è quello di dare ai Provveditorati regionali e interregionali per le opere pubbliche indicazioni finalizzate a chiarire quali norme applicare alle procedure di aggiudicazione di appalti dei servizi di ingegneria e architettura, compresi incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, incarichi di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, con particolare riferimento alla valutazione delle offerte.
In particolare vengono trattati alcuni argomenti:
1) la disciplina delle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura
Fino all’entrata in vigore del Regolamento generale previsto dall’art. 5 del Codice, alla disciplina relativa agli incarichi dei servizi di ingegneria e architettura si applicano, nei limiti di compatibilità, le disposizioni contenute nel Titolo IV del DPR n. 554/1999, l’art. 253, comma 3 del Codice con alcune precisazioni e chiarimenti;
2) la disciplina per la valutazione delle offerte economiche nelle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura
– procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relative ad importi inferiori a 100.000 euro: le disposizioni di cui all’art. 62, commi 1 e 2, del DPR n. 554/1999 sono implicitamente abrogate dall’art. 91, comma2, del Codice come modificato dal DLGS n. 113/2007, ove si stabilisce l’obbligo del rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
– procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura di importo compreso fra 100.000 e le soglie di applicazione della normativa comunitaria per i servizi: il riferimento è all’art. 28, comma 1, lettera a) e lettera b), del Codice, e si applicano le disposizioni della parte II, titolo II, del Codice stesso per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara e la pubblicità.
– procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore alle soglie di applicazione della normativa comunitaria per i servizi: il riferimento è allo stesso art. 28 di cui sopra, e si applicano le disposizioni della parte II, titolo I, del Codice per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara e la pubblicità.
– procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura di cui ai due punti precedenti: si applicano le disposizioni di cui al titolo IV, capo I e capo V, del DPR n. 554/1999 (tra queste disposizioni è importante definire i requisiti minimi per la partecipazione alle gare con osservanza di quanto previsto all’art. 66 del DPR n. 554/1999).
– le stazioni appaltanti devono procedere all’individuazione dell’oggetto delle attività da affidare mettendo a punto capitolati prestazionali e disciplinari di gara accurati e definiti. Con riferimento all’art. 71, comma 2, del DPR n. 554/1999 e all’art. 65, comma 3, del decreto del DPR n. 554/1999, la circolare dà l’opportunità – per quanto concerne la natura della prestazione – di prevedere nel bando di gara (in caso di procedura aperta) e nella lettera di invito (in caso di procedura ristretta o negoziata) l’obbligo per gli offerenti di visitare il luogo in cui si realizzerà il lavoro oggetto della prestazione.
– modalità di definizione dell’importo stimato dell’appalto (occorre tenere in considerazione l’abolizione del principio dell’inderogabilità dei minimi tariffari, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall’art. 92, comma 3, del Codice, come modificato dall’art. 2, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 27 luglio 2007, n. 113): le stazioni appaltanti possono utilizzare come criterio o base di riferimento le tariffe di cui al decreto ministeriale 4 aprile 2001, quando ritenute adeguate.
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