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Impianti eolici: dichiarazione e accertamento
Circolare n. 14 Agenzia del Territorio: modalità di accatastamento immobili speciali e particolari
È stata pubblicata la Circolare n. 14 dell’Agenzia del Territorio sulla tematica delle modalità di accatastamento degli immobili da ricomprendere nei gruppi di categorie speciali e particolari. Sono chiariti gli interrogativi sulle modalità di dichiarazione ed accertamento di accatastamento degli impianti eolici e sui metodi di stima degli stessi impianti.
La circolare esamina schematicamente un generatore eolico, risultato dell’analisi è l’appurata maggiore complessità del generatore, per le sue componenti tecnologiche, rispetto ad immobili similari come un mulino o un frantoio che sfrutta l’energia eolica o dell’acqua.
E’ necessario definire gli elementi caratterizzanti la categoria catastale che va individuata tenendo in considerazione destinazione d’uso e compatibilità con le caratteristiche dell’immobile in questione. Le disposizioni di settore indicano che l’impianto eolico è indubbiamente un opificio, poichè è destinato alla produzione di energia, e gli deve essere attribuita la categoria D/1 – Opifici.
Metodologie di stima da utilizzare – L’art. 10 del RDL 13 aprile 1939, n. 652, prevede (per le unità costituite “da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all’art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni”) di determinare la stima per via diretta. Dal valore venale si ricava la rendita catastale con l’applicazione del saggio di interesse che compete a simili investimenti di capitali con l’equazione
Rc=V(r/1-a)
dove
“r” è il saggio di fruttuosità al netto da spese e oneri gravanti sulla proprietà escluse le imposte
“a” rappresenta l’aliquota complessiva delle imposte e contributi gravanti sugli immobili.
Individuazione del saggio di fruttuosità – nei casi di immobili come le centrali eoliche in cui non si hanno consolidati elementi di giudizio riguardanti la redditività dei capitali fondiari investiti, la prassi prevede attualmente l’applicazione della formula
Rc=V*r’
dove
“r’” corrisponde al saggio di fruttuosità, che può essere assunto al 2%, considerando gli oneri in aumento e in detrazione del reddito annuo lordo (stabiliti dalla legge catastale) e le indicazioni fornite dalla prevalente giurisprudenza.
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