MAGGIOLI EDITORE - Edilizia urbanistica: notizie, leggi e normative per Enti Locali e professionisti
Il CdM 23/11 approva il decreto correttivo del Codice dell'Ambiente
Modifica la disciplina ambientale in materia di VIA, VAS, IPPC e gestione dei rifiuti
Il Consiglio dei Ministri del 23 novembre approva il decreto correttivo del Codice dell’ambiente (Dlgs 152/2006). Il decreto (che ha ottenuto il parere della Conferenza unificata, un preliminare parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato) modifica la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS), autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e gestione dei rifiuti.
Ha spiegato il Ministro dell’Ambiente Pecoraro Scanio nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri: “Abbiamo recepito le indicazioni della Conferenza Stato-Regioni e delle Commissioni di Camera e Senato, le richieste del Consiglio di Stato e risistemiamo il Codice dell’ambiente in materia di rifiuti sanando numerose infrazioni comunitarie in materia di rifiuti, di Via e Vas”. Il testo approvato non è esattamente quello presentato dal Ministero (che su alcune materie, proponeva norme più rigorose) ma soddisfa le richieste di altri Ministeri e delle Commissioni parlamentari; per questo motivo il Ministero dell’Ambiente si riserva di presentare successive proposte di legge su materie più specifiche.
Il decreto:
– riformula la nozione di rifiuto;
– fissa un termine massimo di tre anni per il deposito delle terre e rocce da scavo;
– riordina le norme relative ai consorzi per la raccolta differenziata;
– rende “più rapide e più trasparenti” le procedure di Via e Vas, per garantire, come richiede l’Unione Europea, la partecipazione dei cittadini alla realizzazione delle opere. La Valutazione di Impatto Ambientale andrà fatta sul progetto definitivo, e non più, come previsto dal Codice, sul progetto preliminare, perché tale procedura era in contrasto con la normativa comunitaria.
– fissa tempi certi per la Via: 150 giorni al massimo, che potranno diventare 330 per le procedure più complessi;
– abolisce il silenzio-diniego della Pubblica amministrazione.
Il provvedimento deve ottenere il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti.
www.ediliziaurbanistica.it