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Cubatura per uso residenziale dei seminterrati
Va considerata la volumetria per calcolare la cubatura massima consentita dagli strumenti urbanistici, se destinati ad usi residenziali
Secondo la sentenza del Consiglio di Stato del 29 gennaio 2008, per il calcolo della volumetria di un fabbricato e, quindi, per l’accertamento della sua conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, è computabile il volume che superi il piano di campagna o quello che sopravanzi lo sbancamento del livello zero, e non la cubatura sottostante, come deve essere considerato il piano seminterrato.
È questo un orientamento risalente nella giurisprudenza del Consiglio di Stato (v. la decisione 4 agosto 1986, n. 390, resa dalla V sezione), ma piú volte confermato dai giudici di Palazzo Spada.
I giudici lo hanno ribadito nella causa in oggetto, interpretando in maniera rigorosa una norma del piano regolatore del Comune di Montemiletto che, per evitare l’utilizzazione a scopo residenziale del seminterrato, prevede che
«ai fini del computo della cubatura si farà riferimento al piano di calpestio del primo livello fuori terra, sempre che l’eventuale seminterrato non ecceda per l’altezza dal piano di campagna i metri 2,00».
La denuncia dei ricorrenti in appello riguardava la sanatoria di opere realizzate in maniera da determinare una volumetria superiore ai 500 mc, prescritto dallo stesso piano regolatore per i volumi residenziali.
Il costruttore chiamato in giudizio, insieme al Comune, aveva costruito nel primo livello di un fabbricato ristrutturato, facente parte del seminterrato un garage e un atrio, con il consenso del Comune medesimo. I giudici d’appello, in riforma della sentenza pronunciata in prima istanza dalla sede di Salerno del Tar per la Campania, hanno ritenuto esatte le conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico d’ufficio, nominato dallo stesso tribunale regionale.
Tali le conclusioni del consulente: anche se l’altezza dal lato fuori terra del fabbricato in questione non superava i due metri, chi aveva operato aveva incluso il primo livello dell’abitazione dell’appellato (pari a mc 102,07) nella cubatura computabile ai fini del rispetto del limite di 500 mc residenziali prescritti dal p.r.g.
La cubatura complessiva era cosí risultata pari 596,82 mc. e, quindi, maggiore di quella permessa.
Di qui le conclusioni della sentenza: un seminterrato è tale se in ogni sua parte rimane sotto il piano di campagna o il livello zero di sbancamento, poiché con tale situazione, nei limiti ritenuti dalle norme comunali, è compatibile il fatto che parte della struttura sopravanzi il piano di campagna o la quota zero, per quanto strettamente necessario al fine di assicurare una sufficiente areazione e luminosità o al fine di realizzare un accesso dall’esterno scoprendo in larghezza.
Dunque, per il Consiglio di Stato, non è consentito utilizzare il seminterrato per usi residenziali, dovendo altrimenti considerarsene la volumetria nel calcolo della cubatura massima consentita; nel seminterrato vengono permesse solo destinazioni al servizio di tali usi o per il loro miglioramento.
fonte: www.ancitel.it
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