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Codice dell’Ambiente: emanato decreto correttivo
Con il DL 16 gennaio 2008 n. 4 si è concluso l’iter di revisione del decreto legislativo 152/06 “codice dell`ambiente”

Un iter avviato il giugno 2006 che ha registrato otto passaggi alle commissioni parlamentari e che ha avuto finalmente come risultato l’emanazione di un decreto correttivo in cui sono trattate non solo le tematiche della gestione rifiuti, delle bonifiche, degli scarichi, ma anche quelle della VIA e della VAS.

In alcuni casi sono stati conservati i contenuti delle norme già in vigore (come quelle regolanti il deposito temporaneo dei rifiuti) che avrebbero dovuto essere, nelle intenzioni iniziali della Commissione nominata dal Ministro dell’ambiente, modificati e ben più restrittivi (massimo 20 mc) per i rifiuti non pericolosi; mentre in altri casi si è reso meno penalizzante il contenuti delle modifiche (la denuncia annuale per alcune tipologie di rifiuti non pericolosi solo per imprese con oltre 10 dipendenti, l’esenzione MUD e registro di carico/scarico per il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi, il mantenimento del regime semplificato per il trasporto dei propri rifiuti, ecc.).

Per quanto riguarda ad esempio la restituzione delle competenze alle Province in materia di autorizzazione in procedura semplificata per il recupero dei rifiuti, le modifiche possono essere sostanzialmente condivise: i primi mesi di esperienza maturate con il Decreto legislativo 152/06 e con il passaggio delle competenze alle Sezioni regionali dell’Albo Gestori Ambientali avevano evidenziato alcuni problemi.

Il problema della gestione delle terre e rocce da scavo come non rifiuto è stato al centro dell’attenzione sia per effetto della procedura di infrazione nei confronti dell’Italia, sia per le indicazioni che stanno emergendo a livello comunitario nell’ambito della proposta di revisione della normativa rifiuti.

Da un lato è stato possibile mantenere, in forma limitata e per tempi troppo brevi, la possibilità di stoccare le terre e rocce come non rifiuto in attesa del riutilizzo; dall’altro va criticata l’assenza della possibilità di modificare le destinazioni dei materiali rispetto a quella inizialmente indicata.

La disciplina transitoria per i lavori in corso alla data di entrata in vigore del decreto non era stata inizialmente prevista.

Tra i punti che restano da definire:
– ripristino di una normativa speciale per i piccoli cantieri edili prevista dall’art. 266 comma 7 e attuata con il decreto interministeriale 2 maggio 2006, poi sospeso dal Comitato del 26 giugno del Ministero dell`ambiente;
– introduzione con il decreto correttivo (art. 2 comma 45 bis) del rinvio alle disposizioni comunitarie, che  rappresenta la conferma della previsione di una disciplina semplificata per i cantieri con movimenti sino a 6.000 mc.

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DL 16 gennaio 2008 n. 4

 


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