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NTC: le Regioni decidono in autonomia come agire
L’Avvocatura di Stato di Palermo ha confermato l'applicabilità dei DM del 1996 ai sensi dell'art. 20 del Milleproroghe

Le nuove NTC sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, ed entreranno in vigore all’inizio di marzo, ma la situazione relativa all’applicazione della normativa è ancora caotica.

In assenza della proroga della sospensione del DM 14 settembre 2005, molte Regioni hanno bloccato, sin dal 1° gennaio 2008, le autorizzazioni per i progetti redatti ai sensi dei decreti ministeriali del 1996: la Regione Campania, con una Circolare, ha disposto che in via cautelativa "non possono essere depositati progetti redatti utilizzando la normativa di cui al DM 16/01/96".

Immediata è stata la protesta degli Ordini degli Ingegneri campani: viene contestato il fatto che nella circolare non è indicato che i progetti dovrebbero essere redatti in conformità del D.M. del settembre 2005, perché l’estensore del documento sa che questo decreto è inapplicabile: è oggetto di revisione e momentaneamente sospeso. Pertanto, in ottemperanza della circolare, per poter effettuare il deposito, i calcoli dovrebbero essere redatti nel rispetto di norme sospese e superate (DM 2005) oppure non ancora vigenti (nuove NTC).
L’effetto ottenuto è la sospensione completa dei depositi presso gli Uffici del Genio Civile, con le gravi conseguenze sull’esecuzione dei lavori pubblici e privati.

A sostegno dei DM del 1996 l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, nel parere n. 5677 dell’1.2.2008, ha dato interpretazione dell’art. 20 del DL 248/2007: i decreti del 1996, e del DM 2005, sono efficaci, e il professionista ha la possibilità di scegliere.

La Regione Basilicata, per evitare il blocco degli adempimenti connessi alle autorizzazioni e al deposito dei calcoli per la costruzione di edifici pubblici e privati, e in attesa di una eventuale presa di posizione del Ministero delle Infrastrutture, manitiene applicabili le vecchie norme tecniche di attuazione di cui alle leggi 1086/71 e 64/74 ed in particolare i Decreti Ministeriali del 9 e 16 gennaio 1996.

"Tale decisione è stata presa sulla base di un parere reso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, per scongiurare il rallentamento dell’attività edilizia in regione come conseguenza del momento transitorio e di vuoto, dal punto di vista legislativo.

 


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