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Regolamento sulla sicurezza degli impianti negli edifici
Semplifica le procedure e gli adempimenti formali, anche in caso di compravendita o di locazione e rende più efficaci le norme

Dal 27 marzo 2008 sono operative le nuove norme sulla sicurezza degli impianti negli edifici. Il decreto 22 gennaio 2008 n.37, emanato dal ministero dello Sviluppo economico, è stato predisposto da una commissione tecnica interministeriale con rappresentanti delle categorie economiche e professionali ed è stato messo definitivamente a punto dopo aver acquisito le osservazioni delle categorie e associazioni interessate.

Il provvedimento semplifica notevolmente le procedure e gli adempimenti formali, anche in caso di compravendita o di locazione degli immobili e, contemporaneamente, rende più efficaci, anche rafforzando l’attuale sistema sanzionatorio, le norme a tutela della sicurezza delle persone che vivono o lavorano all’interno degli edifici, ancora troppo spesso vittime (soprattutto casalinghe e bambini) di incidenti.

Il decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze; nel caso che l’impianto sia connesso a reti di distribuzione, si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

Il decreto 22 gennaio 2008 n.37 emanato dal ministero dello Sviluppo economico, è stato predisposto da una commissione tecnica interministeriale con rappresentanti delle categorie economiche e professionali ed è stato messo definitivamente a punto dopo aver acquisito le osservazioni delle categorie e associazioni interessate.

Il provvedimento semplifica notevolmente le procedure e gli adempimenti formali, anche in caso di compravendita o locazione degli immobili e, contemporaneamente, rende più efficaci, anche rafforzando l’attuale sistema sanzionatorio, le norme a tutela della sicurezza delle persone che vivono o lavorano all’interno degli edifici e che sono ancora troppo spesso vittime (soprattutto casalinghe e bambini) di incidenti.

Il decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

Regolamento sulla sicurezza degli impianti negli edifici: glossario

Punto di consegna delle forniture
Punto in cui l’azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all’utente l’energia elettrica, il gas naturale o diverso, l’acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l’utente;

Potenza impegnata
Valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l’eventuale fornitore di energia, e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati;

Uffici tecnici interni
Strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all’impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti;

Ordinaria manutenzione
Interventi finalizzati a contenere il degrado normale d’uso, nonchè a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell’impianto su cui si interviene o la sua destinazione d’uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;

Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica
Circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell’ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere, nonche’ quelli posti all’esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici;

Impianti radiotelevisivi ed elettronici
Componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50V in corrente alternata e 120V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonchè i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all’impianto elettrico; ai fini dell’autorizzazione, dell’installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente;

Impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas
Insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l’installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l’aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l’impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all’esterno dei prodotti della combustione;

Impianti di protezione antincendio
Impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonche’ gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d’incendio;

CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano;

UNI – Ente Nazionale Italiano di Unificazione.

(dal decreto 22 gennaio 2008 n.37)

 

fonte: www.governo.it

 

 


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