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Decreto sicurezza sul lavoro
Guida al testo approvato definitivamente il 1° aprile 2008, in attuazione dell'articolo 1 della Legge n. 123 del 3 agosto 2007

Il nuovo testo unico, che dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale e dunque entrare in vigore nei prossimi giorni, rivisita e riordina le tante disposizioni emanate in quasi sessanta anni in materia di sicurezza sul lavoro.

Particolare importanza è data alle sanzioni: 27 articoli rispondono in questo senso agli eventi tragici e agli infortuni degli ultimi anni.

Consultate il Decreto Legislativo e i suoi allegati.

La Legge n. 123 del 3 agosto 2007.

E il dossier del Governo.

I CONTENUTI

I punti salienti del decreto
 
– l’istituzione di organismi interministeriali e di coordinamento con enti pubblici, che hanno compiti di prevenzione, formazione, vigilanza, salute e sicurezza del lavoro;
– l’individuazione degli obblighi di datori di lavoro e dirigenti;
– l’individuazione degli obblighi e delle responsabilità che gravano sui vari soggetti coinvolti nel processo di produzione;
– la definizione dell’oggetto e delle modalità di valutazione del rischio;
– la regolamentazione riguardante la protezione e la prevenzione del rischio;
– l’obbligo del datore di lavoro alla formazione, informazione e addestramento del lavoratore;
– la definizione dei titoli e dei requisiti del medico competente alla sorveglianza sanitaria; – le disposizioni in materia di intervento per emergenza, pronto soccorso e prevenzione degli incendi;
– le modalità di consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori;
– le statistiche degli infortuni e delle malattie professionali;
– il nuovo apparato sanzionatorio.

Cosa prevede il decreto attuativo?

Il provvedimento – approvato nel Consiglio dei ministri Il 6 marzo 2008 – ridisegna la materia della salute e sicurezza sul lavoro le cui regole, fino ad oggi contenute in una lunga serie di disposizioni succedutesi nell’arco di quasi sessanta anni, sono state rivisitate e collocate in un’ottica di sistema.

Le principali novità

– ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, con conseguente innalzamento dei livelli di tutela di tutti i prestatori di lavoro;
– rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze in azienda, in particolare di quelle dei rappresentanti dei lavoratori territoriali e la creazione di un rappresentante di sito produttivo, presente in realtà particolarmente complesse e pericolose (ad esempio, i porti);
– rivisitazione e coordinamento delle attività di vigilanza, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse, eliminazione delle sovrapposizioni e miglioramento dell’efficienza degli interventi. Viene creato un sistema informativo, pubblico ma al quale partecipano le parti sociali, per la condivisione e la circolazione di notizie sugli infortuni, sulle ispezioni e sulle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, utile anche a indirizzare le azioni pubbliche;
– finanziamento delle azioni promozionali private e pubbliche, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, tra le quali l’inserimento nei programmi scolastici e universitari della materia della salute e sicurezza sul lavoro;
– revisione del sistema delle sanzioni. In base ai criteri indicati dalla legge delega 123/2007 è stata prevista la pena dell’arresto da sei a diciotto mesi per il datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione dei rischi cui possono essere esposti i lavoratori in aziende che svolgano attività con elevata pericolosità. Nei casi meno gravi di inadempienza, il decreto legislativo prevede, invece, che al datore di lavoro si applichi la sanzione dell’arresto alternativo all’ammenda o della sola ammenda, con un’attenta graduazione delle sanzioni in relazione alle singole violazioni. Per favorire l’adeguamento alle disposizioni indicate, al datore di lavoro che si mette in regola non è applicata la sanzione penale ma una sanzione pecuniaria. Nella stessa logica, il datore di lavoro che cominci ad eliminare concretamente le conseguenze della violazione o che adempia, pur tardivamente, all’obbligo violato ottiene, nel primo caso, una riduzione della pena, nel secondo caso la sostituzione della pena con una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 8.000 a un massimo di 24.000 euro. Ovviamente tale possibilità è esclusa quando il datore di lavoro sia recidivo o si siano determinate, in conseguenza della mancata valutazione del rischio, infortuni sul lavoro con danni alla salute del lavoratore. Restano, naturalmente, inalterate le norme del codice penale (estranee all’oggetto della delega) per l’omicidio e le lesioni colpose (articolo 589 e 590) causate dal mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
– eliminazione o la semplificazione degli obblighi formali, attraverso la riduzione del numero e del peso per le aziende degli adempimenti di tipo burocratico, in quanto non incidenti sulle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Cosa prevede la Legge delega?

La nuova legge rappresenta una proficua concertazione con le parti sociali e con le Regioni. Essa intende assicurare il pieno rispetto delle disposizioni comunitarie, l’equilibrio tra Stato e Regioni e, soprattutto, l’uniformità della tutela sull’intero territorio nazionale.

Gli aspetti maggiormente innovativi sono contenuti nell’art. 1, che delega il Governo ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, e garantendo l’uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

Tali decreti sono adottati nel rispetto dei seguenti criteri direttivi generali:

a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti;
b) applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio;
c) applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati;
d) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, previsione di forme di unificazione documentale;
e) riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisionali e dispositivi di protezione individuale;
f) riformulazione e razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge;
g) revisione dei requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale;
h) potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici, anche quali strumento di aiuto alle imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
i) realizzazione di un coordinamento su tutto il territorio nazionale delle attività e delle politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
l) valorizzazione di accordi aziendali, territoriali e nazionali, nonché, su base volontaria, dei codici di condotta ed etici e delle buone prassi che orientino i comportamenti dei datori di lavoro:
m) previsione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, fondato sulla specifica esperienza in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, acquisite attraverso percorsi formativi mirati;n) definizione di un assetto istituzionale fondato sull’organizzazione e circolazione delle informazioni, delle linee guida e delle buone pratiche utili a favorire la promozione e la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
o) previsione della partecipazione delle parti sociali al sistema informativo, costituito da Ministeri, regioni e province autonome, Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con il contributo del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), e del concorso allo sviluppo del medesimo da parte degli organismi paritetici e delle associazioni e degli istituti di settore a carattere scientifico;
p) promozione della cultura e delle azioni di prevenzione;
q) coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza, al fine di rendere più efficaci gli interventi di pianificazione, programmazione, promozione della salute, per evitare sovrapposizioni, duplicazioni e carenze negli interventi e valorizzando le specifiche competenze;
r) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore e la lavoratrice subordinati e per i soggetti ad essi equiparati, circa l’adozione delle misure relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e delle lavoratrici;
s) revisione della normativa in materia di appalti prevedendo misure dirette, fra l’altro, a migliorare l’efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, e a modificare il sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso, al fine di garantire che l’assegnazione non determini la diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
t) rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria;
u) rafforzare e garantire le tutele previste dall’articolo 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
v) introduzione dello strumento dell’ interpello, relativamente a quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuando il soggetto titolare competente a fornire tempestivamente la risposta.

IL TESTO

L’indice

Titolo I – Principi Comuni (artt. 1 – 61)
Titolo II – Luoghi di Lavoro (artt. 62 – 68)
Titolo III – Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (artt. 69 – 87)
Titolo IV – Cantieri temporanei e mobili (artt. 88 – 160)
Titolo V – Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (artt. 161 – 166)
Titolo VI – Movimentazione manuale dei carichi (artt. 167 – 171)
Titolo VII – Attrezzature munite di videoterminali (artt. 172 – 179)
Titolo VIII – Agenti fisici (artt. 180 – 220)
Titolo IX – Sostanze pericolose (artt. 221 – 265)
Titolo X – Esposizione ad agenti biologici (artt. 266 – 286)
Titolo XI – Protezione da atmosfere esplosive (artt. 287 – 297)
Titolo XII – Disposizioni in materia penale e di procedura penale (artt. 298 – 303)
Titolo XIII – Norme transitorie e finali (artt. 304 – 306)

In particolare

Titolo I
Capo IV
Prevede sanzioni per:
– il datore di lavoro e il dirigente (articolo 55), per i quali sono previste sanzioni amministrative da 100 a 12.000 euro e l’arresto da 2 mesi ad 1 anno;
– il preposto (articolo 56), per il quale sono previste sanzioni amministrative da 300 a 2.000 euro e l’arresto da 1 a 3 mesi;
– i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori (articolo 57), per i quali le sanzioni vanno da un mese d’arresto o ammenda da 600 a 2.000 euro per i primi, da 4 a 8 mesi di arresto o ammenda da 15.000 a 45.000 euro per i fabbricanti ed i fornitori, ed infine arresto fino a tre mesi o ammenda da 1.000 a 3.000 euro per gli installatori;
– il medico competente (articolo 58), per il quale è previsto l’arresto da uno a tre mesi o l’ammenda da 500 a 10.500 euro;
– i lavoratori (articolo 59), con arresto fino ad un mese o ammenda da 50 a 600 euro;
– i componenti dell’impresa familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo (articolo 60), per i quali è prevista solo la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 2.000 euro.

Titolo II
Tratta la sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro.
Articolo 63: definizioni dei requisiti di salute e di sicurezza da soddisfare nei luoghi di lavoro.
Articolo 64: definizione degli obblighi del datore di lavoro per quanto riguarda le vie di circolazione che conducono ad uscite o ad uscite di emergenza, e le uscite di emergenza, l’eliminazione dei difetti rilevati all’interno dei luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi, che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori, la pulitura dei luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi al fine assicurare condizioni igieniche adeguate, la manutenzione e, infine, il controllo degli impianti e dei dispositivi di sicurezza
Articolo 66: vieta l’accesso dei lavoratori senza che sia stata previamente accertata l’assenza di pericolo per la loro vita e integrità fisica in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e luoghi simili, in cui è possibile il rilascio di gas deleteri.
Articolo 67: obbligo di notifica all’organo di vigilanza competente territoriale della costruzione e realizzazione/ampiamenti/ristrutturazioni di edifici o locali destinati a lavorazioni industriali.
Capo II
Articolo 68: sanzioni in caso di inosservanza dei precedenti articoli e in particolare sanzioni per il datore di lavoro (arresto da 3 a 12 mesi o ammenda da 1.000 a 16.000 euro).
Capo III
Impianti e apparecchiature elettriche

Titolo III
Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale.
Sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di impianti e apparecchiature elettriche (arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da 1.000 a 10.000 euro).

Titolo IV
Obblighi di tutte le persone interessate all’interno dei cantieri temporanei o mobili
Capo III
Definite le sanzioni per:
– i committenti e i responsabili dei lavori, arresto da 2 a 6 mesi o sanzione amministrativa da 1.200 a 10.000 euro;
– i coordinatori in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, arresto da 2 a 6 mesi o sanzioni da 1.250 a 12.000 euro;
– i datori di lavori e i dirigenti, arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da 500 a 12.000 euro;
– i preposti, arresto fino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro;
– i lavoratori, arresto fino a 4 mesi o ammenda da 500 a 5.000 euro.

Titolo V
Disposizioni generali in tema di segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
Capo II
Articoli 165 e166: sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente (arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da 1.000 a 10.000 euro) e a carico del preposto (arresto fino a due mesi o sanzione da 150 a 1.200 euro).

Titolo VI
Disposizioni generali in tema di movimentazione manuale dei carichi
Capo II
Articoli 170 e 171: sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente (arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da 1.000 a 10.000 euro) e a carico del preposto (arresto fino a due mesi o sanzione da 150 a 1.200 euro).

Titolo VII
Disposizioni generali in tema di attività lavorative che comportano l’utilizzo di attrezzature munite di videoterminali
Capo III
Articoli 178 e179: sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente (arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da 1.000 a 10.000 euro) e a carico del preposto (arresto fino a due mesi o sanzione da 150 a 1.200 euro).

Titolo VIII
Disposizioni generali in tema di attività lavorative sottoposte ad agenti fisici (rumore, vibrazioni, ultrasuoni, campi elettromagnetici, radiazioni e altro)
Capo VI
Articoli 219 e 220: sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente (arresto da 2 a 8 mesi o ammenda da 1.000 a 12.000 euro) e a carico del medico competente (arresto fino a tre mesi o sanzione da 1.000 a 4.000 euro).

Titolo IX
Disposizioni generali in tema di sostanze pericolose
Capo IV
Articoli da 262 a 265: sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente (arresto fino a 8 mesi o ammenda da 1.000 a 18.000 euro), a carico del preposto (arresto fino a due mesi o sanzione amministrativa da 200 a 1.200 euro), a carico del medico competente (arresto fino a due mesi o sanzione da 200 a 4.500 euro) e, infine, a carico dei lavoratori (arresto fino a 15 giorni o ammenda da 100 a 400 euro).

Titolo X
Disposizioni generali in tema di esposizione ad agenti biologici
Capo IV
Articoli da 282 a 286: sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente (arresto fino a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 18.000 euro), a carico del preposto (arresto da 4 a 8 mesi o sanzione amministrativa da 2.000 a 4.000 euro), a carico del medico competente (arresto fino a due mesi o sanzione da 1.000 a 4.000 euro), a carico dei lavoratori (arresto fino a 1 mese o ammenda da 103 a 600 euro) e, infine, sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti con sanzione amministrativa da 100 a 500 euro.

Titolo XI
Disposizioni generali in tema di protezione da atmosfere esplosive
Capo II
Articolo 297: sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 euro).

 


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