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MUD 2008 - Modello di Dichiarazione Ambientale
Il 30 aprile scadono i termini per la presentazione: le indicazioni su problemi di compilazione
Il prossimo 30 aprile scadono i termini per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale – MUD ai sensi dell`art. 189 del D.Lgs. 152/2006. Nell’articolo riportiamo il testo di una nota di Unioncamere contenente indicazioni su problemi di compilazione del MUD 2008 sorti a seguito delle modifiche apportate al Codice dell`ambiente da parte del D.Lgs. 4/2008.
Quest`ultimo decreto ha ripristinato l`obbligo alla tenuta del registro di carico e scarico e alla presentazione annuale del MUD per tutti i soggetti che producono rifiuti non pericolosi a seguito di lavorazioni industriali, artigianali, attivita` di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi di potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue.
Il decreto, invece, esclude in modo esplicito dall`obbligo della tenuta del registro di carico e scarico e del MUD:
– le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all`articolo 212 comma 8
– le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi che non hanno piu` di 10 dipendenti (sono escluse solo dal MUD).
Le istruzioni – Indicazioni su problemi di compilazione MUD 2008
1. Il D.Lgs 16 gennaio 2008 n. 4, ha modificato l’art. 189 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 determinando una variazione dei soggetti obbligati alla dichiarazione.
In base a tale modifica di legge si ritiene che i produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti:
– da lavorazioni industriali
– da lavorazioni artigianali
– dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi siano obbligati già per la scadenza del 30 aprile 2008 alla presentazione della comunicazione annuale alle Camere di Commercio, a condizione che abbiano più di dieci dipendenti.
2. In assenza di una definizione di dipendente specifica ai fini del D.Lgs 152, per quanto riguarda il computo dei dipendenti sembra corretto fare riferimento, oltre che al concetto di "prestatore di lavoro subordinato" di cui all’articolo 2094 del Codice civile, ad alcuni criteri generali applicabili a prescindere dalla finalità per cui si richiede la determinazione dell’organico aziendale.
Si ritiene quindi che vadano esclusi dal computo eventuali collaboratori non dipendenti e familiari, i lavoratori interinali, i tirocini formativi e gli stage nonché i contratti di inserimento e reinserimento.
Per quanto concerne il titolare ed i soci si ritiene che questi debbano essere conteggiati tra i dipendenti solo se inquadrati anch’essi come dipendenti dell’azienda, cioè a libro paga della medesima.
Sono compresi i lavoratori a termine inseriti nell’ordinario ciclo produttivo e quindi rientranti (seppure pro tempore) nell’organigramma aziendale: per essi vanno computate, come da DPCM 24/12/2002, le frazioni di unità lavorative, in dodicesimi, di unità lavorative annue.
I lavoratori part time devono essere computati in proporzione all’orario di lavoro svolto dal lavoratore.
La rilevazione deve essere riferita al criterio della normale occupazione, senza tenere conto di contingenti ed occasionali riduzioni e/o aumenti di personale nell’anno di riferimento.
3. Nel caso in cui i produttori di rifiuti pericolosi conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita. Questa semplificazione non è prevista per i produttori di rifiuti non pericolosi che risultano quindi tenuti alla presentazione del MUD, qualora ricadano nei casi sopra indicati (aziende con più di 10 dipendenti che producono rifiuti da attività industriali, artigianali e di gestione dei rifiuti e delle acque).
4. Sono esonerate dalla presentazione del MUD le imprese, di cui all’articolo 212, comma 8, che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi; le imprese che raccolgono e trasportano i rifiuti pericolosi da esse prodotti, adempiono all’obbligo presentando, se tenuti, la dichiarazione come produttori di rifiuti: risultano quindi esclusi da tale obbligo gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila.
5. Tutti i soggetti che effettuano attività di gestione (raccolta, trasporto recupero e smaltimento) del rifiuto di batterie al piombo esauste e di rifiuti piombosi, devono trasmettere, contestualmente, al COBAT copia del MUD per la sola parte inerente i suddetti rifiuti (escludendo quindi eventuali altre tipologie di rifiuti dichiarate nel MUD inviato alle CCIAA), pena l’applicazione delle medesime sanzioni previste per la mancata presentazione del MUD.
6. Per i rifiuti di origine animale rimane vigente la disciplina del Regolamento CE 1774/2002: se i sottoprodotti di origine animale sono destinati a impianti di trasformazione autorizzati e non a inceneritori non si applica la disciplina sui rifiuti. Devono quindi essere osservati gli obblighi documentali e procedimentali previsti dal Regolamento 1774/2002. Si applica invece la disciplina sui rifiuti se i sottoprodotti sono destinati allo smaltimento.
7. Si chiarisce che, per quanto riguarda l’esonero previsto dall’articolo 189 comma 3 per gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, il riferimento è al valore dedotto dall’ultima dichiarazione dei redditi formalmente presentata (ad esempio per il MUD 2008 dovrebbe essere la dichiarazione dei redditi 2007).
Per approfondire:
VAI A: SOFTWARE, MODULISTICA, ISTRUZIONI, LEGGI, F.A.Q, (DOMANDE E RISPOSTE)
Fonte: www.unioncamere.it
www.ediliziaurbanistica.it