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Come cambia la disciplina per piani paesaggistici
Nei documenti di tutela indicazioni su interventi ammessi; copianificazione Stato/Autonomie locali è un passaggio obbligato
L`elaborazione del piano paesaggistico dovra` essere il frutto di un lavoro comune, di una concertazione, o meglio di una copianificazione tra lo Stato e la singola Regione. Ma l`ultima parola spetta sempre allo Stato. E` allo Stato che spetta la competenza esclusiva della tutela di questo bene. Lo ha detto a chiare lettere la Corte costituzionale nella sentenza 367/2007 e lo ha chiaramente recepito anche il nuovo Codice Urbani, giunto alla sua terza riscrittura, nelle modifiche alla parte terza.
Gia` dall`articolo 131, che definisce cosa e` il paesaggio, si percepisce la nuova impostazione “centralista“ della riscrittura pronta ormai per la pubblicazione sul la «Gazzetta Ufficiale». Il comma 3 infatti specifica subito: «Salva la potesta` esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite all`esercizio delle attribuzioni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano sul territorio, le norme del presente Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei piani paesaggistici».
Quindi i poteri regionali incontrano un limite e si fermano laddove si tratta di tutelare il bene primario del paesaggio.
Ma come si traduce in concreto questa affermazione di principio?
La procedura
Il punto di partenza e` proprio la copianificazione per i piani paesaggistici che pero` copre soltanto le aree vincolate (ovvero tutte quelle della legge Galasso piu` quelle dichiarate di notevole interesse pubblico). Resta cioe` escluso dall`obbligo di intesa «l`intero territorio oggetto di pianificazione» (articolo 143, comma 1, lettera a). La copianificazione puo` essere preceduta da un`intesa tra lo Stato e la Regione per definire le modalita` di elaborazione congiunta dei piani, in questo caso, l`intesa fissa anche il termine per l`elaborazione del piano.
Il piano e` comunque oggetto di un accordo tra amministrazioni in cui si stabiliscono anche le condizioni e le procedure per la sua revisione. La “supremazia“ dello Stato rispetto alla Regione si` evidenzia anche nel caso di fallimento della copianificazione (un`ipotesi che pero` sembra assai remota).
Se comunque il piano non viene licenziato entro il termine fissato nell`intesa «e` approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro» dei Beni culturali (articolo 143, comma 2). Dal momento dell`adozione del piano tutte le previsioni e le prescrizioni d`uso contenute nel documento sono immediatamente vincolanti e le misure dei piani comunali in contrasto decadono automaticamente, senza attendere l`adeguamento.
La ricognizione
Prima di arrivare alle misure di tutela paesaggistica e` necessaria una ricognizione sia su tutto il territorio regionale sia sulle aree e gli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico, gia` esistenti e su quelle non ancora coperte da questa dichiarazione. Allo stesso tempo Stato e Regione devono riconoscere e classificare tutte le parti del territorio soggette ai vincoli della legge Galasso.
Prevista anche l`analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio e l`individuazione delle aree piu` a rischio perche` fortemente compromesse e quindi da recuperare. Il piano deve indicare anche le misure necessarie per inserire gli interventi edilizi nel territorio salvaguardando il bene «paesaggio».
I contenuti
La seconda grande novita` e` che il piano paesaggistico non deve limitarsi alle enunciazioni di principio sui beni e sulle aree vincolate ma deve contenere per la prima volta anche le prescrizioni d`uso, ovvero deve indicare gia` i limiti entro cui il territorio vincolato puo` essere utilizzato e trasformato.
In altre parole, il piano puo` indicare le aree in cui il rilascio del titolo edilizio puo` avvenire con il semplice accertamento di conformita` dell`intervento al piano paesaggistico e allo strumento urbanistico comunale perche` non sono state dichiarate di notevole interesse pubblico.
In questo caso pero` sono sempre possibili controlli a campione sui lavori svolti per verificare eventuali violazioni. Con la possibilita` che nei Comuni dove si accertano scempi e abusi si possa tornare all`autorizzazione paesaggistica con parere vincolante della sovrintendenza.
Il piano puo` anche dire in quali aree gravemente compromesse si possono fare interventi di recupero anche senza l`autorizzazione paesaggistica. Per fare questo lavoro sui piani paesaggistici esistenti e per dotarli delle prescrizioni d`uso le Regioni hanno tempo fino al 31 dicembre 2009. Ma le prescrizioni d`uso sono strettamente legate all`adeguamento dei piani comunali a quelli paesaggistici.
Fino a quando non si saranno verificate queste due condizioni (elaborazione del le prescrizioni d`uso e adeguamento degli strumenti urbanistici comunali), il sovrintendente – ovvero l`autorita` centrale – giochera` ancora un ruolo chiave nell`autorizzazione paesaggistica. Perche` il suo parere sara` oltre che obbligatorio anche vincolante.
Quando invece la macchina della tutela sara` a regime e la Regione potra` contare su un piano denso di contenuti e di “ricette“ gia` pronte per la tutela del territorio, allora non ci sara` piu` bisogno del potere di veto dei Beni culturali.
Il testo del nuovo Codice Urbani (suddiviso in due decreti entrambi del 26 marzo 2008) e` stato gia` firmato dal Capo dello Stato e ora attende la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale».
Valeria Uva
Edilizia e Territorio/Sole 24ore – 08/04/2008
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