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Consiglio di Stato 28/3/2008 n. 1305 per Comune di Roma
Bocciato il “Fascicolo di fabbricato”: annullamento delibera n. 27/04 Comune di Roma e 6/05 Regione Lazio che attuavano la LR 31/02

La sentenza n. 1305 del 28 marzo 2008 del Consiglio di Stato ha bocciato il “Fascicolo di fabbricato” del Comune di Roma.

I giudici del Tar Lazio (dicembre 2006) erano intervenuti in materia di fascicolo del fabbricato e avevano annullato la delibera n. 27/2004 del Comune di Roma e la delibera n. 6/2005 della Regione Lazio che, in attuazione della Legge regionale n. 31/2002, rendevano operativo l’obbligo della redazione del “fascicolo del fabbricato” per tutti gli edifici, al fine di conoscere lo stato di conservazione del patrimonio edilizio, l’istituzione di un fascicolo per ogni fabbricato già esistente o di nuova costruzione. Tutto era mirato a prevenire rischi di eventi calamitosi.

I giudici del Tar sostennero inoltre che tale regolamento è contrario ai canoni di ragionevolezza quando obbliga il proprietario dell’immobile a fornire dati urbanistici e tecnici, a indicare le modifiche subìte dal fabbricato (anche in periodi lontani e per fabbricati di antica costruzione) e a eseguire indagini geologiche e ambientali molto complesse. I giudici di primo grado hanno richiamato anche la pronuncia della Corte costituzionale n. 315/03, che ha dichiarato l’incostituzionalità di alcuni articoli di una legge analoga della Regione Campania sul “Fascicolo di fabbricato”. C’era dunque un precedente.

Il libretto casa non può “legittimamente essere il duplicato dei dati già acquisiti o esistenti presso la P.A. e che sono richiesti sol perché essa non è in grado di ordinarli e valutarli correttamente”; “è illegittima l’imposizione di oneri complessi e di peso eccessivo, per tutti i tipi di edifici e senza una minima discriminazione tra loro”; la legge “non ammette interventi ed opere generalizzate sugli edifici di qualunque genere, età e condizione, sicché gli accertamenti, al fine d’evitare oneri eccessivi e senza riguardo al loro peso sulle condizioni economiche dei proprietari, devono esser suggeriti solo in caso d’evidente, indifferibile ed inevitabile necessità, se del caso con graduazione dei rimedi da realizzare”

I motivi per cui il Consiglio di Stato ha respinto l’appello del Comune di Roma (che – assieme alla Regione Lazio, all’Ordine degli architetti di Roma, all’Unione romana ingegneri ed architetti e al coordinamento unitario delle professioni del Lazio – aveva richiesto al Consiglio di Stato la sospensione della sentenza del Tar del Lazio) sono:

– la Lr 31/2002 ha condizionato l’istituzione del “Fascicolo di fabbricato” all’emanazione di un Regolamento di attuazione regionale che non è stato emanato nel previsto termine di 90 giorni, ma soltanto nel 2005; il Regolamento comunale è stato deliberato in mancanza dei necessari presupposti normativi – la relativa delibera afferma che lo stesso “verrà uniformato, ove in contrasto, al Regolamento di attuazione che la Giunta regionale dovrà approvare”;

– la delibera comunale risulta motivata su generiche affermazioni di rischio per l’intero territorio comunale sulla base di non meglio precisate indagini tecniche e sull’intervenuta ricomprensione del territorio del comune tra quelli suscettibili di rischio sismico;

– le disposizioni del Regolamento comunale si discostano da quello Regionale.

La sentenza n. 1305 del 28 marzo 2008 del Consiglio di Stato

 


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