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Regolamento (CE) n. 2195/2002
Vocabolario comune per gli appalti pubblici: sistema unico di classificazione

Il regolamento (CE) n. 2195/2002 ha istituito il vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), un sistema unico di classificazione applicabile agli appalti pubblici allo scopo di standardizzare i riferimenti utilizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori per descrivere l’oggetto dei loro appalti.

La struttura, i codici e le descrizioni del CPV devono essere adattati o modificati, alla luce degli sviluppi del mercato e delle esigenze degli utenti. È opportuno tenere conto di alcune proposte specifiche di miglioramento del testo del CPV presentate dai soggetti interessati e dagli utenti del CPV.

La struttura, i codici e le descrizioni del CPV devono inoltre essere aggiornati per renderlo uno strumento efficiente per gli appalti pubblici elettronici.

Per facilitare l’uso del CPV, il vocabolario dovrebbe porre l’accento non tanto sui materiali quanto sui prodotti. Di conseguenza, le caratteristiche dei prodotti riportate nel vocabolario principale che figura nell’attuale allegato I del regolamento (CE) n. 2195/2002 dovrebbero essere trasferite nel vocabolario supplementare contenuto nello stesso allegato e le divisioni, che nel vocabolario attuale sono fortemente basate sui materiali, devono essere ridistribuite fra le altre divisioni.

La razionalizzazione della gerarchia del CPV mediante il raggruppamento e la ridistribuzione di divisioni con un numero limitato di codici, che dovrebbero essere considerate in parte congiuntamente, e di divisioni che potrebbero generare confusione, deve essere realizzata in modo da semplificare l’uso della nomenclatura fornendo una presentazione più coerente e omogenea.

REGOLAMENTO (CE) N. 213/2008 DELLA COMMISSIONE
28 novembre 2007
Recante modifica del regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) e delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative alle procedure per gli appalti pubblici, per quanto riguarda la revisione del CPV


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