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Risparmio energetico: sconto del 55%
Un decreto dell`Economia rivede le regole per la gestione del bonus: tre mesi di tempo per l'invio della comunicazione

Il decreto del ministro dell’Economia 7 aprile 2008, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, a integrazione del decreto 9 febbraio 2007, stabilisce alcune regole sugli interventi per il risparmio energetico.

INTERVENTI CHE TERMINANO TRA IL 2008 E IL 2010
Dovranno essere comunicati all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori – e non entro il 28 febbraio dell’anno successivo.
Il nuovo termine vale anche per le opere iniziate e non terminate nel 2007 – per le quali si farà un unico invio dopo la fine dei lavori.
Se il contribuente dimostra che i lavori non sono ancora finiti, i bonifici effettuati dai privati nel 2007 potranno comunque rientrare tra le spese detraibili al 55% nel 730-2008 o nel modello Unico PF 2008.

Per le spese sostenute a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008 – comprese quelle riguardanti la prosecuzione di interventi iniziati nel 2007 – la documentazione completa deve essere inviata all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori, solo attraverso il sito www.acs.enea.it on line dal 30 aprile 2008.

Dovranno essere trasmessi i dati contenuti nell’attestato di certificazione energetica (o di qualificazione energetica) e la scheda informatica allegata alla lettera E del decreto 19 febbraio 2007. Solo per la sostituzione di finestre e l’installazione di pannelli solari effettuati a partire dal 2008 l`attestato non è richiesto. In questo caso, si utilizza la nuova scheda informativa (si veda l’allegato F del decreto).

La comunicazione potrà essere spedita con raccomandata (ricevuta semplice) solo se la complessità dei lavori eseguiti non troverà adeguata descrizione negli schemi predisposti dall`Enea o se la scadenza della presentazione è precedente al 30 aprile 2008.
L’invio deve avvenire entro 90 giorni – non è stato specificato da quando parte questo termine.
Nel primo caso, i 90 giorni dovrebbero partire dalla fine dei lavori, mentre nel secondo dal 30 aprile 2008 e non dalla data di entrata in vigore del decreto 7 aprile 2008.

Il decreto tratta anche le nuove agevolazioni che dal 2008 riguardano
– le spese per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009;
– la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

INTERVENTI SU CAPPOTTI, PAVIMENTI, COPERTURE, FINESTRE
I parametri di risparmio energetico sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori. Pertanto, per le opere iniziate nel 2007 si applicano i parametri previsti nella Finanziaria 2007 (articolo 1, commi 344 e 345 della legge 296/06), mentre per i lavori iniziati dal 2008 si applicano i quelli indicati nel decreto del ministero dello Sviluppo economico 11 marzo 2008.

VENDITA O DECESSO DELL’IMMOBILE
Se l’unità immobiliare residenziale sulla quale sono effettuate le opere agevolate viene trasferita per atto tra vivi, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte da chi vende spettano, per i rimanenti periodi d`imposta, all`acquirente.
In caso di decesso dell’avente diritto, il beneficio viene trasferito interamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. In entrambi i casi, l’acquirente o l’erede possono rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua.
Niente è stato detto riguardo alle unità immobiliare non residenziali.


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