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DL 97/2008: cancellate alcune norme su responsabilità solidale
Più nessun obbligo per i committenti; tra appaltatori e subappaltatori restano invece in vigore i vincoli

Con il decreto legge n. 97/2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 giugno, il Governo ha cancellato alcune norme sulla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per i versamenti fiscali e previdenziali.

 
COSA E’ STATO ABROGATO
“I commi da 29 a 34 dell’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonchè il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74, sono abrogati.” (comma 8, articolo 3)
 
Sono eliminati gli adempimenti amministrativi relativi alla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per i versamenti fiscali e previdenziali connessi ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi.
 
Tutta la seguente procedura, stabilita dal DM 74/2008 che sarebbe entrato in vigore il 15 giugno prossimo (60 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), è stata cancellata:
– il subappaltatore doveva comunicare  all’appaltatore i dati fiscali dei dipendenti; – l’appaltatore li avrebbe trasmessi al committente al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo;
– il subappaltatore avrebbe attestato l’avvenuto versamento delle ritenute fiscali;
– il rilascio da parte del subappaltatore dei suddetti documenti avrebbe esonerato l’appaltatore dalla responsabilità solidale;
– l’esibizione al committente, da parte dell’appaltatore, nel momento del pagamento del corrispettivo, della documentazione prevista, avrebbe messo al riparo il committente stesso delle sanzioni.
 
COSA RIMANE IN VIGORE
Comma 28 dell’articolo 35: “L’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore”.
 
Sullo stesso tema vige l’articolo 29 del Dlgs 276/2003 (attuativo della legge 30/2003): negli appalti di servizi, la responsabilità solidale tra committente e appaltatore del versamento ai lavoratori delle retribuzioni e dei contributi previdenziali. Questa norma è però circoscritta agli appalti nel settore privato e non riguarda i versamenti delle ritenute fiscali: i committenti pubblici non hanno più alcun obbligo in solido con gli appaltatori.

Ai sensi del comma 28, art. 35 della legge 248/2006, tra appaltatore e subappaltatore resta la responsabilità solidale per le ritenute fiscali e per i contributi previdenziali.


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