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Chiarimenti sul Durc
Il Ministero ne ribadisce il valore di attestato di regolarità contributiva e di correttezza delle denunce periodiche
Al fine di provare la correttezza contributiva dell`impresa, quest`ultima puo` presentare agli organi di vigilanza il Durc, ancorche` scaduto, in luogo delle attestazioni di pagamento coincidenti con il periodo di regolarita` certificato. Questo il chiarimento pervenuto dal Ministero del lavoro con l`allegata nota di risposta all`interpello formulato dal Consiglio Nazionale dell`Ordine dei consulenti del lavoro.
Il Ministero, infatti, dopo aver ribadito la natura del Durc e la sua specifica funzione volta ad attestare la regolarita` contributiva dell`impresa, ogniqualvolta esista una corrispondenza tra quanto dovuto e quanto versato, ogniqualvolta non vi siano inadempienze in atto e, nei casi in cui sia stata richiesta una rateizzazione questa sia stata debitamente autorizzata, ha sottolineato che il rilascio del Durc, ancorche` scaduto, vale ad attestare la regolarita` contributiva con riferimento al periodo di validita` del medesimo, con riguardo alla correntezza e alla correttezza delle denunce periodiche ed ai relativi versamenti.
Il dicastero ha inoltre ribadito, al fine di scoraggiare le falsificazioni del Durc, che l`eventuale utilizzo di attestazioni di regolarita` contributiva false, integra il reato di utilizzo di atto falso.
Fonte: www.ance.it
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