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Attestazione dei pagamenti delle imprese 
Secondo il Ministero del Lavoro ll DURC dimostra la correntezza contributiva

Il Ministero del Lavoro ha affermato, con l’interpello n. 21 del 9 luglio 2008, che le aziende possono utilizzare il DURC anche per dimostrare agli organi di vigilanza la correntezza dei pagamenti dovuti, in sostituzione delle attestazioni di pagamento coincidenti con il periodo di regolarità certificato.
 
Ricorda che il DURC  è un atto certificativo a carattere ricognitivo rilasciato, su richiesta dell’interessato, dall’INPS, dall’INAIL, da “altri istituti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria” e, nel settore dell’edilizia, dalle Casse edili in possesso dei requisiti richiesti dal DM 24 ottobre 2007.

L’interpello è stato presentato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro che ha chiesto il parere della Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero riguardo la valenza del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). L’Ordine dei Consulenti ha fatto richiesta sulla possibilità di esibire, agli organi di vigilanza, il documento, ancorché scaduto, in luogo delle attestazioni di pagamento coincidenti con il periodo di regolarità dallo stesso certificato, al fine di provare la “correttezza” contributiva dell’impresa.

In particolare il documento, ai sensi dell’art. 5 del suddetto DM, attesta la regolarità contributiva dell’impresa, nel caso vi sia correntezza degli adempimenti, corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti, e inesistenza di inadempienze in atto. In caso di richiesta di rateizzazione per la quale l’Istituto competente abbia espresso parere favorevole, la regolarità contributiva risulta attestata dalla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, dalla data in cui si effettua la verifica, nel rispetto dei termini stabiliti per il rilascio del documento o per la formazione del silenzio assenso.
 
Il rilascio del Documento Unico vale ad attestare la regolarità della contribuzione, per il periodo di validità del documento stesso, con riguardo sia alla correttezza sia alla correntezza delle denunce periodiche e dei relativi versamenti.
 
Per comprovare la correntezza dei pagamenti dovuti l’azienda può produrre agli organi di vigilanza il Documento stesso in sostituzione delle attestazioni di pagamento coincidenti con il periodo di regolarità certificato.
 
Infine il Ministero sottolinea che il DURC non ha effetti liberatori per l’impresa riguardo agli obblighi contributivi e che rimane impregiudicata l’azione degli Enti previdenziali per l’accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente dovessero risultare dovute e che l’utilizzo di una falsa dichiarazione di regolarità costituisce reato penale di uso di atto falso.


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