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Detrazione fiscale per il montascale
Sgravio del 36% per l'installazione di un montascale condominiale ad opera di un solo condomino

Il contribuente che, previa autorizzazione assembleare, installa nelle parti comuni di un edificio un montascale d`accesso al piano garage, sostenendone integralmente la spesa, puo` valersi, fino ad una spesa massima di euro 48.000, dell`intera detrazione IRPEF del 36% (art. 1, commi 17-19, legge 244/2007), a prescindere dalla quota a lui imputabile in base alla tabella millesimale.

Cosi` precisa l`Agenzia delle Entrate con la Risoluzione N. 336/E del 01/08/2008, in risposta ad un istanza d`interpello avanzata da un contribuente, che, per la propria difficolta` motoria, con autorizzazione da parte dell`assemblea condominiale, ha installato un montascale per l`ingresso al piano garage e, in relazione alle spese sostenute, chiede di beneficiare, "per intero", della detrazione d`imposta, di cui all`art. 1, comma 17-19, della legge 244/2007, e successive proroghe e modifiche.

A parere dell`Agenzia delle Entrate, il contribuente puo` detrarre "per intero" le spese sostenute per l`installazione del montascale, prettamente necessario e d`utilizzo specifico al solo condomino disabile, fatti salvi tutti gli adempimenti prescritti dal D.M. 41/1998.

Secondo l`Amministrazione Finanziaria, tale intervento e` qualificabile quale "opera volta al superamento delle barriere architettoniche", consistente in qualsiasi intervento che, attraverso la comunicazione, la robotica ed ogni altro mezzo di tecnologia piu` avanzata, sia adatto a favorire la mobilita` interna ed esterna all`abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravita`, di cui art. 3 , comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

In ordine all`ipotesi di sostenimento integrale da parte di un unico condomino delle spese di  installazione di un ascensore all`interno dell`edificio, l`Agenzia delle Entrate, in una precedente pronuncia sosteneva la spettanza della detrazione IRPEF del 36%, limitatamente alla sola quota parte di spesa imputabile, in base alla tabella millesimale, al condomino che  aveva sostenuto integralmente l`intero costo.

Tale orientamento trovava fondamento sul principio di "proprieta` comune" delle parti condominiali ( nel caso di specie l`ascensore), utilizzate da tutti i condomini.

Diversamente, sebbene si tratti sempre di interventi di recupero su parti comuni, con la R.M. 336/E/2008 in esame, l`Amministrazione, ammette nella fattispecie la detrazione“per intero“, poiche` l`installazione del montascale e` d`ausilio e d`uso esclusivo del contribuente che ne sostiene il costo.

Fonte: www.ance.it

 


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