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Professioni: sentenza del Consiglio di stato
Per i giudici il responsabile di un ufficio tecnico non può essere nominato progettista esterno
A stabilirlo è la sentenza n. 5175 dello scorso 22 ottobre con la quale il Consiglio di Stato è intervenuta sul caso di un Comune marchigiano che ha affidato ad un architetto esterno un incarico per l’espletamento di prestazioni di natura tecnica nella veste di responsabile dell’Ufficio Tecnico. Il Comune ha più volte proprogato l’incarico perchè a termine, e in seguito ha affidato allo stesso architetto incarichi di progettazione e direzione lavori, compensati sulla base della tariffa professionale vigente.
Il Consiglio di Stato, confermando la sentenza del TAR delle Marche n. 203/2003, ha precisato che in base all’art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le stazioni appaltanti possono affidare gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori a propri dipendenti o a professionisti esterni, con disciplina diversa quanto ai meccanismi di affidamento e quanto alla remunerazione.
I giudici hanno ricordato che i rapporti con professionisti esterni vengono instaurati secondo procedimenti da pubblicizzare adeguatamente ed ai quali possono partecipare tutti i soggetti in possesso della qualificazione necessaria e che la remunerazione è stabilita in base alle tariffe professionali vigenti, ed è oggetto di confronto concorrenziale.
Sugli incarichi interni hanno precisato che essi vengono affidati qualora venga riscontrata l’esistenza dei presupposti di cui all’art. 17, quarto comma, della legge 109 e sono retribuiti secondo la disciplina di cui all’art. 18.
Nel caso specifico il Comune aveva affidato ad un professionista che, sebbene a termine, era inserito nella propria struttura, un incarico professionale che poi ha retribuito secondo il regime proprio dei rapporti con i professionisti esterni alla struttura.
Il Comune avrebbe quiondi confuso i due regimi, giungendo ad affidare contratti di rilevanza esterna con la libertà di scelta che gli è propria nell’ambito delle decisioni interne alla gestione della propria struttura.
Sulla questione era intervenuta anche l’Autorità per i lavori pubblici che, con la deliberazione n. 149 del 29 maggio 2002, aveva affermato che l’affidamento di incarichi di progettazione e direzione nei confronti di un professionista interno all’amministrazione deve avvenire nel rispetto della normativa dettata per l’affidamento dei suddetti incarichi a dipendenti dell’ente e gli stessi devono essere retribuiti secondo il sistema normativo proprio dei dipendenti.
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