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Energie rinnovabili
Il Consiglio di stato vieta ai Comuni gare di aggiudicazione e concessioni per la realizzazione di impianti

Il Consiglio di stato, con il parere 2849, ha stabilito che è vietato ai Comuni la possibilità di indire una gara per la selezione della migliore realizzazione di un parco eolico.
 
Il provvedimento ha fatto seguito alla richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico, che aveva domandato chiarimenti in merito alla situazione di Scala Coeli, centro in provincia di Cosenza.
La Giunta Comunale aveva infatti emanato due delibere per la definizione delle linee guida e della regolamentazione in materia di impianti eolici sul territorio del Comune.
 
Successivamente, con tre provvedimenti, da Giunta e Consiglio Comunale, era stata avviata una gara per l’individuazione delle società interessate e la scelta della vincitrice in base a criteri economici.
 
A seguito dell’interessamento da parte di un’altra impresa e del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, le valutazioni del Ministero e del Consiglio di Stato  hanno portato all’annullamento dei provvedimenti impugnati, mentre sono rimaste in piedi le linee guida per la localizzazione e la fissazione del numero massimo di impianti, materia di competenza comunale.
 
Il Consiglio di Stato ha stabilito che un’amministrazione comunale non può trasformare un’attività liberalizzata, come la produzione di energia elettrica e rinnovabile, in una soggetta a concessione. Nel Decreto Legislativo 79/1999, che ha attuato la Direttiva comunitaria 96/92/CE, la produzione di energia elettrica viene infatti collocata tra le attività concorrenziali.
 
I giudici hanno ricordato anche che non è inoltre possibile operare la scelta della ditta vincitrice, compito che spetta alla Regione o alla Provincia delegata in base al Decreto Legislativo 387/2003, che ha attuato la Direttiva comunitaria 2001/77/CE.
In base a questa norma gli impianti per la produzione di energia rinnovabile sono considerati di pubblica utilità, quindi indifferibili e urgenti.
 
Il Consiglio di Stato condivide parzialmente l’interpretazione fornita dalla difesa del Comune, secondo il quale non si può escludere in astratto che un ente pubblico decida di produrre energia eolica avvalendosi di un soggetto privato.
Sottolinea, però, che ciò è possibile a patto che l’attività sia conforme all’autorizzazione regionale. In questo caso potrebbe infatti trattarsi non di concessione, ma di appalto di servizio, per il quale bisogna pubblicare una gara regolare, come stabilito dalla normativa comunitaria.
 
I giudici hanno infine sottolineato che la scelta del vincitore può essere effettuata su un ordine di priorità delle domande basato su un criterio cronologico o discrezionale, ma mai su uno di convenienza economica attraverso la monetizzazione della concession e che, quindi, l’attività di produzione e gestione di energia da fonti rinnovabili non può essere sottoposta a misure di carattere economico, ma solo ad azioni di compensazione ambientale.


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