MAGGIOLI EDITORE - Edilizia urbanistica: notizie, leggi e normative per Enti Locali e professionisti


Infrastrutture pubbliche
Per il Tar Puglia non c'è obbligo della gara se l`intervento per servizi collettivi rimane in proprieta` del privato

Con la sentenza n. 157 del 30 gennaio scorso il Tar Puglia ha escluso l`applicabilita` dell`art. 32, comma 1, lett. g) del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 163/2006) che prevede l`obbligo di ricorrere alla procedura dell`evidenza pubblica quando si tratti di un intervento edilizio riguardante la realizzazione di servizi di interesse collettivo promosso direttamente dai privati proprietari dell`area.

Su questa sentenza l’Ance fa notare infatti che tale fattispecie costituisce mero esercizio dello ius aedificandi da parte del proprietario e come tale non e` inquadrabile, secondo i giudici amministrativi, nell`ambito della realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri dovuti al Comune e afferenti il rilascio del permesso di costruire.

"Non puo` configurarsi – commenta l’associazione –  quindi un`ipotesi di realizzazione di opere pubbliche che come tale andrebbe regolata secondo le norme del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 163/2006".

"L`unica prescrizione che grava sul privato – aggiunge – e` quella di permettere l` effettiva fruibilita` dell`opera da parte della collettivita` attraverso le ordinarie forme della pubblicita` dei vincoli di destinazione nonche` previa stipula di apposita convenzione che impegna le parti a rispettare e regolamentare l`uso in favore della collettivita`".

L’Ance sottolinea che, nell`argomentare la propria tesi, il Tar Puglia peraltro richiama le norme tecniche di attuazione del PRG del Comune in questione le quali consentono  che le opere di urbanizzazione secondaria possano essere di proprieta` privata con il solo onere di regolamentare con convenzione e idonee garanzie l`uso, salva la facolta` del Comune, nel termine di 12 mesi dalla presentazione della istanza del privato, di realizzare direttamente l`opera acquisendone l`area.

Infine l’associazione fa notare che nel caso in questione, il Comune non ha espropriato il suolo, ne` ha esercitato nei termini il diritto di realizzare direttamente l`opera di interesse collettivo, e che così rimane integra la facolta` del privato proprietario dell`area di realizzare direttamente l`infrastruttura sul proprio suolo, in conformita` alle norme regolamentari del comune e, quindi con l`assunzione a mezzo convenzione dell`onere di garantirne la destinazione d`uso.

Fonte: www.ance.it

 


www.ediliziaurbanistica.it