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Abruzzo: bonus per condomini e cooperative edilizie
I contributi provvisori saranno erogati secondo le modalità del credito d’imposta nella forma di finanziamento agevolato
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 30 ottobre scorso sul credito d’imposta concesso ai cittadini residenti nei comuni abruzzesi colpiti dal terremoto del 6 aprile.
In caso di opzione per il finanziamento agevolato, il documento precisa che esso può essere utilizzato anche dai condomini e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, in relazione alle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dei soci assegnatari.
Per quanto riguarda i condomini, la richiesta di finanziamento agevolato deve essere a cura dell’amministratore e relativa alla ristrutturazione o al rifacimento delle parti comuni dello stabile danneggiato. Per le cooperative edilizie, la domanda va effettuata dal legale rappresentante.
Tra le altre, la possibilità per i comuni di erogare un contributo provvisorio per la riparazione degli edifici danneggiati (Opcm n. 3803 del 15 agosto 2009), che può essere concesso anche secondo le modalità del credito d’imposta nella forma di finanziamento agevolato. Si tratta di un anticipo che non deve superare il 25% dell’importo richiesto e, in ogni caso, fino a un massimo di 20mila euro.
La firma del provvedimento odierno arriva dopo i numerosi interventi normativi che si sono succeduti negli ultimi mesi, tesi a perfezionare l’azione delle istituzioni pubbliche per accelerare le operazioni di riparazione e ricostruzione del patrimonio immobiliare abruzzese (cfr ordinanze del presidente del Consiglio dei ministri nn. 3803, 3805, 3813, 3814 e 3817)
Il documento va a modificare alcuni punti dei precedenti provvedimenti, del 10 luglio e del 3 agosto, che hanno disciplinato l’utilizzo del credito d’imposta, nell’ipotesi di accesso al finanziamento agevolato (Opcm n. 3779 del 6 giugno): un credito commisurato alla somma di capitale e interessi.
Le novità hanno specifici riflessi sia nei modelli già predisposti per consentire ai comuni di inviare i dati relativi ai provvedimenti di accoglimento o revoca dei contributi, sia nei tracciati telematici di trasmissione dei dati da parte di banche e comuni. Pertanto, gli stessi sono sostituiti.
Fonte: Nuovo Fisco Oggi
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