MAGGIOLI EDITORE - Edilizia urbanistica: notizie, leggi e normative per Enti Locali e professionisti
Lavori pubblici: la riforma del contenzioso
L`arbitrato sarà facoltativo, ma l`amministrazione dovrà dichiarare nel bando se intende prevederne l'utilizzo e l`appaltatore potrà rifiutarlo prima della firma del contratto
L`arbitrato sarà facoltativo, ma l`amministrazione dovrà dichiarare nel bando se intende prevederne l’utilizzo e l`appaltatore potrà rifiutarlo solo fino alla firma del contratto.
Questa la soluzione contenuta nello schema di decreto delegato predisposto dal Ministero delle Infrastrutture in attuazione dell’art. 44 della legge n. 88/2009 (Comunitaria 2008).
L’arbitrato consiste nell’inserimento di clausole compromissorie all’interno degli appalti pubblici. Le parti stipulano accordi preventivi per la devoluzione di eventuali controversie a un collegio arbitrale nominato di comune accordo.
Il verdetto può essere impugnato anche nel merito, accelerando i tempi dell’appello. Con il nuovo decreto, poi, è prevista la rotazione per i presidenti del collegio, che non devono aver gestito arbitrati nei tre anni precedenti.
L’arbitrato, quindi, resta ed, anzi, viene incentivato: nei bandi che ne ammettono il ricorso, infatti, le imprese potranno aumentare di qualche punto i ribassi in considerazione dei minori oneri finanziari previsti per l’eventuale risoluzione delle controversie.
Il provvedimento, in allegato, è in esame al Consiglio dei Ministri di oggi e delinea una riforma complessiva di tutto il contenzioso degli appalti, semplificando e snellendo le procedure di ricorso al Tar, eliminando procedure speciali come quelle previste per le opere gestite dai commissari straordinari, uniformando i termini per le impugnazioni (30 giorni per impugnare l`aggiudicazione).
Il contratto non potrà essere stipulato “prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva”Secondo la relazione illustrativa al decreto, la riforma dovrebbe consentire, nella migliore delle ipotesi, di concludere il contenzioso entro 82 giorni (computati dal ricorso al Tar alla stipula del contratto); nei casi più complessi – tra ricorsi incidentali, repliche delle parti e istruttorie – occorrerebbero invece oltre sette mesi.
Fonte: Aniem
www.ediliziaurbanistica.it