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Sicurezza, le nuove indicazioni del Ministero
Sul sito www.lavoro.gov.it sono forniti i chiarimenti su alcune questioni presenti nel Titolo I del d.lgs.81/2008
Sul sito del Ministero del Lavoro, all`indirizzo http://www.lavoro.gov.it/lavoro/sicurezzalavoro/MD/FAQ/default sono riportate alcune FAQ, riferite al D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i..
I chiarimenti riguardando in gran parte il Titolo I del decreto suddetto.
A tal proposito, di recente pubblicazione e` la nota riguardante la valutazione dell`idoneita` tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in caso di contratti di appalto o d`opera o di somministrazione.
Il chiarimento, che si riferisce all`applicazione dell`art. 26, richiamando per il solo settore edile le modalita` di valutazione secondo l`allegato XVII, e` volto a rimarcare l`obbligo dei datori di lavoro di valutare l`idoneita` dell`impresa allo svolgimento dell`attivita` commissionata, mediante una verifica non solo formale, ma seria e sostanziale, in ordine al possesso delle capacita` professionali e della esperienza di coloro che dovranno operare in azienda, nell`unita` produttiva o nel ciclo produttivo della medesima.
In riferimento al Titolo IV il Ministero scrive una nota per fornire dettagli circa la nomina del responsabile dei lavori da parte del committente, laddove il committente intenda avvalersi di tale facolta`.
La nomina deve avvenire mediante incarico formale in cui, ai fini dell`operativita` dell`esonero dalle responsabilita` del committente, siano specificati con chiarezza i compiti che il committente intende trasferire al responsabile dei lavori; affinche` operi, pertanto, il trasferimento al responsabile dei lavori dei compiti di protezione e di salvaguardia che fanno capo al committente, tale incarico deve essere necessariamente, anche se implicitamente, trasfuso in un atto scritto, che precisi la natura e l`estensione dell`incarico e dei compiti affidati.
Il Ministero chiarisce che l`incarico del committente al responsabile dei lavori, pur non essendo pienamente assimilabile alla delega di funzioni da parte del datore di lavoro di cui all`art. 16 D. Lgs. 81/2008, e non dovendo quindi presentare necessariamente i medesimi requisiti, rientra tuttavia nel piu` generale ambito della delega di funzioni cosi` come elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, della quale deve pertanto presentare i requisiti soggettivi e oggettivi di validita` (omissis).
Fonte: Ance
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