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Autorizzazione paesaggistica: chiarimenti dal Ministero
Precisazioni sul nuovo procedimento, la competenza degli enti locali, la delega e il parere del Sovrintendente
Una circolare del Ministero per i Beni e le Attivita` Culturali del 22 gennaio 2010 fornisce alcune precisazioni in ordine all`entrata in vigore, dallo scorso 1° gennaio, della procedura per il rilascio dell`autorizzazione paesaggistica prevista dall`art. 146 del decreto legislativo 42/2004 (Codice dei beni culturali).
Infatti, fino al 31 dicembre 2009, in virtu` di ripetute proroghe, il procedimento da applicare era stato quello transitorio disciplinato dall`articolo 159, in base al quale l`autorizzazione paesaggistica veniva emanata previa valutazione, a livello comunale (previa delega regionale) della compatibilita` dell`intervento e successivamente inviata alla Sovrintendenza che nei 60 gg successivi poteva esercitare il suo potere di annullamento.
La procedura ordinaria prevista dall`art. 146 del D.Lgs 42/04, di competenza regionale (salva delega ad altro ente pubblico), e` caratterizzata dall`intervento della Soprintendenza non piu` in via successiva, ma preventiva attraverso il rilascio di un parere entro un termine perentorio.
Il parere del Sovrintendente ha natura vincolante per il rilascio dell`autorizzazione paesaggistica e quindi del successivo titolo abilitativo edilizio (DIA o permesso di costruire).
Autorita` competente
Uno dei primi aspetti su cui la Circolare fornisce una precisazione e` proprio quello legato alla corretta individuazione del soggetto competente al rilascio dell`autorizzazione paesaggistica.
La competenza e` stata attribuita alle Regioni che in molti casi hanno ricorso alla delega della competenza nei confronti di Comuni, Province, Comunita` Montane, Enti Parco ovvero altre forme associative di enti locali.
La Circolare precisa che il mantenimento della “delega“ sulla competenza autorizzatoria nei confronti degli enti locali e` pero` subordinata all`esito positivo di una verifica di adeguatezza sotto il profilo del possesso, in capo all`ente delegato, dei requisiti di competenza tecnico-scientifica delle strutture e di separatezza nelle stesse delle funzioni in materia paesaggistica da quelle in materia urbanistico-edilizia.
In caso di esito negativo di detta verifica, alla data del 31 dicembre 2009, la delega eventualmente data deve ritenersi decaduta e la competenza autorizzatoria e` ritornata alla Regione.
Disciplina applicabile ai procedimenti gia` in corso prima dell`1/1/2010
Se l`autorizzazione paesaggistica non e` stata ancora adottata il procedimento dovra` seguire le “nuove“ regole di cui all`art. 146.
La circolare precisa che, comunque, le attivita` istruttorie gia` compiute potranno essere utilizzate dall`ente competente al rilascio dell`autorizzazione.
Se, invece, l`autorizzazione e` stata adottata l`amministrazione che l`ha rilasciata, qualora non vi abbia gia` provveduto, deve trasmetterla al Soprintendente competente, il quale procedera` alla valutazione di legittimita` ed all`eventuale annullamento entro il termine di 60 giorni.
Qualora l`interessato intenda avvalersi della nuova procedura dovra` formulare apposita richiesta al Comune che, laddove ne ravvisi i presupposti, potra` procedere ad annullare l`autorizzazione rilasciata e a riattivare il procedimento ai sensi dell`articolo 146.
Il parere del Soprintendente
Il procedimento “ordinario“ attribuisce al Soprintendente il compito di esprimere un parere obbligatorio e vincolante entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione inerente il rilascio dell`autorizzazione paesaggistica.
Tuttavia, al ricorrere di due precise condizioni, poste dalla legge, tale parere assume natura obbligatoria ma non e` vincolante.
La prima condizione, come ricorda la Circolare, e` che i decreti di dichiarazione di interesse pubblico (gia` vigenti o di nuova proposizione) siano integrati con le specifiche prescrizioni d`uso. Peraltro, sottolinea la Circolare, nelle Regioni nelle quali e` gia` in atto la copianificazione puo` avvenire che gli uffici ministeriali e quelli regionali congiuntamente abbiano scelto o scelgano di procedere alla elaborazione delle prescrizioni d`uso nel corso dell`elaborazione del piano paesaggistico ai sensi dell`art. 143 comma 3 lettere b) c) e d).
La stessa condizione deve sussistere poi per le aree vincolate ope legis, vale a dire, le cosiddette “aree Galasso“;.
Successivamente all`introduzione delle prescrizioni d`uso, deve essere stata effettuata la positiva verifica da parte degli organi ministeriali dell`adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni del piano paesaggistico.
Regolamento di semplificazione per interventi di lieve entita`
La Circolare ricorda da ultimo che non si e` ancora concluso l`iter per l`emanazione del Regolamento che dovrebbe introdurre procedure semplificate per il rilascio dell`autorizzazione paesaggistica in relazione ad alcuni interventi, quali ad esempio ampliamenti non superiori al 10% del volume originario e comunque non superiori a 100 mc, nonche` interventi di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma.
Il Regolamento e`, infatti, ancora all`esame del Consiglio di Stato.
Fonte: Ance
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