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Edilizia: cessione di fabbricati strumentali non ultimati
Per l'Agenzia delle Entrate si applicano l`IVA con aliquota del 20% e le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa
Alle cessioni di fabbricati strumentali in corso di costruzione si applicano l`IVA con aliquota del 20% e le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, pari a 168 euro ciascuna.
Questo uno dei chiarimenti forniti dall`Agenzia delle Entrate nella Circolare n.12/E del 12 marzo 2010, che raccoglie le risposte a diversi quesiti formulati dagli esperti.
Come noto, l`art.10, comma 1, n.8-ter, del D.P.R. 633/1972 disciplina il regime IVA delle cessioni di fabbricati strumentali per natura, prevedendo, in via generale, che tali operazioni siano esenti dall`imposta, ad eccezione di alcune specifiche ipotesi, in presenza delle quali la cessione e` soggetta ad IVA.
Inoltre, i medesimi trasferimenti, sia se imponibili che esenti da IVA, scontano l`imposta di registro in misura fissa (pari a 168 euro) e le imposte ipotecaria e catastale pari, complessivamente, al 4%.
Con riferimento al regime IVA delle cessioni immobiliari, l`Amministrazione finanziaria aveva gia` precisato che i trasferimenti di fabbricati in corso di costruzione (o di ristrutturazione) devono essere sempre assoggettati ad IVA, sul presupposto che tali immobili sono ancora inseriti nel ciclo produttivo.
Con la circolare, l`Agenzia delle Entrate torna nuovamente sul tema della cessione degli immobili non ultimati, chiarendo, in particolare, il regime applicabile ai trasferimenti di fabbricati strumentali in corso di costruzione, anche ai fini dell`imposta di registro, ipotecaria e catastale.
Al riguardo, nel confermare comunque l`applicazione dell`IVA in via obbligatoria (con aliquota ordinaria del 20%), l`Amministrazione precisa ulteriormente che tali trasferimenti devono essere assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (pari a 168 euro ciascuna), in virtu` del principio di alternativita` IVA/Registro (art.40 D.P.R. 131/1986).
Pertanto, le cessioni di fabbricati strumentali in corso di costruzione non devono scontare le imposte ipotecaria e catastale nella misura proporzionale, pari, complessivamente, al 4% del valore dichiarato in atto.
Fonte: Ance
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