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Appalti: responsabilità solidale e Durc
Precisazioni da parte del Ministero del Lavoro su alcuni punti in materia di responsabilita` solidale

Il Ministero del Lavoro, con l`allegata nota n. 3 del 2 aprile scorso, in risposta all`interpello formulato dalla Claai (Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane), ha precisato alcuni punti in materia di responsabilita` solidale.

Preliminarmente e` stato ribadito che le obbligazioni solidali sono da riferirsi ai soli trattamenti retributivi, contributivi e fiscali, rimanendo comunque escluse le somme dovute ad altro titolo, mentre rimangono incluse le somme dovute a titolo di interesse sui debiti previdenziali (o fiscali) e le somme dovute a titolo di sanzioni civili.

Tale solidarieta` pare essere giustificata dalla stretta connessione di tali somme con gli stessi debiti previdenziali o fiscali, inerenti pertanto la tutela del lavoratore.

Questa previsione non potra` essere altrettanto valida anche per altri tipi di  sanzioni non strettamente connesse alle garanzie per il lavoratore, alle quali si ispira la normativa sulla responsabilita` solidale, in quanto riconducibili esclusivamente ad un inadempimento nei confronti della pubblica amministrazione.

Per cio` che concerne poi il documento unico di regolarita` contributiva (Durc), la nota conferma che il mancato rilascio del documento a causa di un inadempimento dell`impresa coinvolta nell`appalto nei confronti degli istituti previdenziali e assicurativi, non esclude il rilascio del medesimo all`impresa solidalmente responsabile con la prima.

Tale interpello stabilisce un principio fondamentale, in base al quale peranto non potra` piu` essere negato il Durc all`impresa a fronte di debiti contributivi o assicurativi di una delle imprese facenti parte della filiera con le quali la prima risulta essere responsabile solidale.

Il rapporto di solidarieta`, infatti, non puo` di certo inficiare l`unicita` del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato che c`e`  tra l`impresa richiedente il Durc e gli istituti di riferimento per i propri dipendenti.

Fonte: Ance


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