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Sistri: nuovi chiarimenti sugli imballaggi
Il Ministro dell'Ambiente chiarisce che la produzione di imballaggi non pericolosi derivanti dall`attivita` di demolizione e costruzione non comporta l`obbligo dell`iscrizione
La produzione di imballaggi non pericolosi derivanti unicamente dall`attivita` di demolizione e costruzione non comporta l`obbligo dell`iscrizione al SISTRI. E` quanto ha affermato il Ministero dell`ambiente, sul sito del SISTRI nell`area domande frequenti.
In particolare, il Ministero ha specificato che sono obbligate ad iscriversi al SISTRI le imprese che producono rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c), d) e g) dell`art. 184 del D.Lgs. 152/2006, vale a dire quelle derivanti da lavorazioni industriali e artigianali, nonche` da attivita` di recupero e smaltimento di altri rifiuti, i fanghi da potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque.
Non sono invece tenute ad iscriversi al SISTRI le imprese che producono rifiuti non pericolosi derivanti dall`attivita` di demolizione e ricostruzione di cui alla lettera b) del citato articolo 184 del Codice dell`ambiente.
SISTRI conferma che nel caso in cui un`impresa edile produca, nell`ambito della sua attivita`, rifiuti di imballaggi non pericolosi non deve aderire al SISTRI, a meno che non rientri in una delle altre categorie di soggetti obbligati (produttore di rifiuti pericolosi, trasportatore in conto terzi, trasportatore in conto proprio di propri rifiuti pericolosi, ecc.).
Fonte: www.ance.it
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