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I boschi sono inedificabili dopo gli incendi
Un divieto di legge colpisce i possibili intenti speculativi

Di recente, la giurisprudenza (T.A.R. Campania, n. 2353/2010) ha affrontato nuovamente un tema delicato ma purtroppo assai frequente, quello degli incendi di aree boschive con sospette finalità speculativo/edilizie. 

Nello specifico, un privato aveva ottenuto il permesso di costruire alcune unità immobiliari (ville plurifamiliari) nonché il nulla osta regionale, ma la magistratura aveva imposto la sospensione delle attività e il sequestro delle aree sulle quali vi erano stati degli incendi.

Questo perché l’art. 1 della l. 47/1975 (“Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi”, oggi abrogata e sostituita dalla legge-quadro 353/2000), demandava ad appositi piani regionali e interregionali la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo minacciato dagli incendi, prevedendo al successivo art. 9, comma 4, che “nelle zone boscate, comprese nei piani di cui all’articolo 1 della presente legge, i cui soprassuoli boschivi siano stati distrutti o danneggiati dal fuoco, è vietato l’insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo. Tali zone non possono comunque avere una destinazione diversa da quella in atto prima dell’incendio”.

A quanto detto, il T.A.R. ha aggiunto che “fino all’approvazione dei piani di cui all’articolo 1, in tutte le zone i cui soprassuoli boschivi siano stati distrutti o danneggiati dal fuco è vietato l’insediamento di qualsiasi tipo” (periodo aggiunto, all’art. 1 cit., dall’art. 1-bis, d.l. 332/1993, conv. in l. 428/1993). 

Sulla base di questa ricostruzione, i giudici hanno potuto contestare e respingere una posizione attrice, secondo cui il divieto di cui alla l. 47/1975 non riguarderebbe quelle aree che prima dell’incendio già erano considerate edificabili, in virtù di specifica destinazione urbanistica. 

Questa difesa non è stata giudicata accoglibile, perché il divieto di edificazione di che trattasi rappresenta “un principio immanente alle finalità conclamate di tutela del patrimonio boschivo, e cioè quello dell’assoluta inedificabilità delle aree in questione, a prescindere dalla loro tipizzazione urbanistica preesistente all’evento incendiario, siccome intesa a prevenire fenomeni speculativi e ad assicurare la rigenerazione del «bosco… considerato nella sua entità unitaria di ecosistema complesso» e la tutela del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita.

Non a caso la successiva normativa di riforma (legge-quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 1990) esclude in radice la possibilità di edificazione delle aree percorse da incendio sulla base della mera previsione che dette aree fossero edificabili prima dell’evento incendiario (art. 10 comma 1)”.

a cura di P. Costantino e P. De Maria


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