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Bonifici per 36% e 55%: istruzioni per l'uso della ritenuta
Nessuna sanzione per violazioni commesse in sede di prima applicazione della norma introduttiva
Chiarimenti in arrivo per banche e Poste italiane Spa sulle regole per effettuare la ritenuta del 10% sui bonifici relativi al pagamento di lavori di ristrutturazione e di risparmio energetico.
A fornirli è la circolare n. 40/E del 28 luglio nella quale i tecnici dell’Agenzia delle Entrate spiegano che il calcolo va effettuato sul totale del bonifico da cui deve essere scorporata l’Iva.
La “storia” della ritenuta
Il Dl 78/2010 ha introdotto, a partire dal 1° luglio di quest’anno, una ritenuta del 10% sui bonifici disposti da contribuenti, che ordinano lavori di ristrutturazione o interventi di riqualificazione energetica per poi usufruire dei relativi bonus, in favore delle imprese esecutrici.
Le banche o le Poste italiane, nel momento dell’accreditamento dei pagamenti, effettuano la ritenuta d’acconto, con obbligo di rivalsa, dell’imposta sul reddito dovuta dal beneficiario e provvedono al relativo versamento tramite F24, indicando il codice tributo “1039”.
Contestualmente rilasciano al destinatario del bonifico la certificazione delle ritenute eseguite e delle somme erogate; nel modello 770 riportano i dati riguardanti i pagamenti effettuati.
Come si calcola la ritenuta
Per effettuare la giusta ritenuta va individuata quale è la base imponibile su cui operare.
In primo luogo va evidenziato che i pagamenti eseguiti mediante bonifico da parte di chi ha disposto i lavori sono, ovviamente, comprensivi dell’Iva e che l’aliquota applicata varia a seconda del tipo di spesa che si va a pagare.
Ad esempio l’aliquota è del 10% per i lavori di ristrutturazione su immobili abitativi, così come su “beni significativi” forniti dall’impresa, quali infissi, sanitari, ascensore, eccetera, mentre l’aliquota Iva passa al 20% nel caso di interventi di riqualificazione energetica su edifici diversi da quelli abitativi.
È, però, evidente che la base di calcolo su cui operare la ritenuta non deve comprendere l’Iva, proprio in virtù del principio di neutralità dell’imposta.
Dal momento che chi effettua la ritenuta del 10% non può sapere né quale è l’ammontare dell’Iva compresa nell’importo del bonifico, né quale è l’aliquota applicata di volta in volta, per esigenze di semplificazione e di economicità e per evitare possibili errori la circolare 40/E stabilisce che dall’importo del bonifico va scorporata l’Iva del 20% e su questa base va operata la prevista ritenuta del 10%.
No alla “doppia” ritenuta
Tra i diversi ordinanti dei bonifici sono ricompresi anche soggetti che già applicano la ritenuta di acconto sulle somme erogate. È questo il caso, ad esempio, dei condomini che, in qualità di sostituti d’imposta, operano la ritenuta del 4% sui compensi per le prestazioni relative all’appalto di opere o servizi.
Per evitare che l’impresa che effettua i lavori di ristrutturazione o di riqualificazione energetica subisca due volte il prelievo alla fonte sul medesimo importo, la circolare odierna chiarisce che va effettuata la sola ritenuta del 10% sul bonifico prevista dal Dl 78/2010.
Niente sanzioni per la prima applicazione
Poichè la ritenuta va applicata sui bonifici eseguiti a partire dal 1° luglio, in considerazione della complessità degli adempimenti e delle obiettive condizioni di incertezza sulla determinazione della base imponibile, il documento di prassi odierno precisa che in sede di prima applicazione della norma introdotta dal Dl 78/2010 non verranno irrogate sanzioni laddove si riscontrano violazioni della norma, così come previsto dallo Statuto del contribuente.
Fonte:Fisco Oggi
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