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Umbria: al via disciplina per interventi di locazione a termine
Il documento definisce le questioni riguardanti la decorrenza, i requisiti dei beneficiari, i canoni di locazione, gli adempimenti e i vincoli nel periodo di locazione e le modalità di vendita

La Giunta regionale dell’Umbria, su proposta dell’assessore alle Politiche abitative, Stefano Vinti, ha approvato una apposita disciplina degli interventi di locazione a termine previsti nell’ambito dei Piani triennali di edilizia residenziale pubblica 2004-2006 e 2008-2010.

“La manovra finanziaria in fase di approvazione in Parlamento – sottolinea l’assessore, illustrando gli obiettivi dell’atto –  va a colpire fortemente le politiche di edilizia residenziale pubblica in Umbria, perché sostanzialmente azzera i trasferimenti statali relativi agli interventi di edilizia residenziale pubblica destinati all’attuazione dei programmi previsti dalla legge regionale 23/2003. Ciò significa per il 2011 un taglio di risorse pari a quasi 11 milioni di euro, e 9 milioni 350mila euro per il 2012”.

“A fronte di questi tagli pesanti – prosegue Vinti – le politiche di edilizia residenziale pubblica devono continuare a garantire la loro funzione sociale e perseguire la realizzazione dei programmi già predisposti. Per fare ciò, nel rispetto della normativa vigente, occorre definire una serie di interventi che consentano alla Regione e alla futura ‘Ater’ regionale di reperire risorse e liquidità per la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica.

Una direzione in cui si vuole sperimentare per reperire risorse – aggiunge – è quella dell’acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte degli inquilini che sono in possesso dei requisiti definiti dalla normativa regionale, anche per quanto riguarda la locazione a termine i cui interventi sono stati realizzati da operatori privati”.

“La legge regionale (n.23/03) sull’edilizia residenziale pubblica – ricorda l’assessore alle Politiche abitative –  affida ai Piani triennali le linee di programmazione da attuare attraverso Programmi operativi annuali.

Tra le categorie previste c’è la realizzazione di interventi relativi ad alloggi, di nuova costruzione, di acquisto o di acquisto e recupero, da destinare alla locazione a termine per un periodo non inferiore a otto anni.
Dopo questo periodo le abitazioni possono essere vendute con diritto di prelazione a favore dei locatari secondo le condizioni stabilite nella convenzione stipulata con il Comune.

La disciplina di dettaglio approvata dalla Giunta – prosegue Vinti – definisce le questioni riguardanti la decorrenza, i requisiti dei beneficiari, i canoni di locazione, gli adempimenti e i vincoli nel periodo di locazione e le modalità di vendita degli immobili. L’obiettivo è di offrire a Comuni e operatori interessati tutti i chiarimenti relativi agli aspetti gestionali di loro competenza”.

L’atto, che verrà a breve pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, prevede che gli alloggi realizzati in locazione a termine vengano affittati entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori, pena la revoca della quota di contributo relativa all’alloggio non locato; che il periodo di locazione, non inferiore a otto anni, decorre dalla data di ciascuna assegnazione o stipula del contratto di locazione; che sin dall’inizio della locazione i beneficiari devono essere in possesso dei requisiti previsti dal Piano triennale e che la verifica dei requisiti soggettivi viene affidata ai Comuni territorialmente competenti.

Durante il periodo di locazione possono subentrare negli alloggi altri nuclei familiari, nei confronti dei quali deve essere sempre effettuata la verifica del possesso dei  requisiti richiesti.
Gli alloggi non possono essere lasciati sfitti per un periodo di tempo superiore a sei mesi, pena la restituzione della quota di contributo relativa a ciascun immobile non locato.

Al fine di operare le necessarie verifiche gli operatori dovranno  presentare annualmente al Comune copia della documentazione fiscale dell’Agenzia delle Entrate che attesti la proroga o il rinnovo del contratto d’affitto. 

Se sussistono difficoltà oggettive nel reperire i locatari, l’operatore deve comunicarlo al Comune che provvederà ad attivare tutte le forme di pubblicità utili a individuare possibili beneficiari.

Nel caso in cui gli alloggi dovessero rimanere ugualmente sfitti, il Comune può autorizzare  destinazioni diverse dalla residenza, fermo restando l’utilizzo degli immobili secondo parametri di redditività non superiori al canone di locazione definito. Non è necessario provvedere a reperire un nuovo affittuario se l’alloggio si rende disponibile negli ultimi sei mesi del periodo di locazione.

Durante il periodo di locazione non è consentita la vendita frazionata degli alloggi. È, invece, ammessa la vendita dell’intero complesso edilizio ad un unico soggetto che ha l’obbligo di mantenere inalterato il vincolo preesistente concedendo gli alloggi in locazione.

In particolare, scaduto il periodo di locazione gli alloggi possono essere venduti con diritto di prelazione a favore dei locatari e alle condizioni stabilite nella convenzione stipulata con il Comune o nell’atto  registrato e trascritto alla Conservatoria. 

Per gli interventi realizzati con il Piano triennale 2004-2006 qualora l’affittuario non eserciti il diritto di prelazione, l’alloggio può essere venduto sul libero mercato.

Relativamente agli interventi realizzati nell’ambito del Piano triennale 2008-2010, al momento dell’acquisto i nuclei familiari beneficiari devono essere in possesso dei requisiti richiesti e, qualora l’affittuario non eserciti il diritto di prelazione, l’alloggio può essere venduto sul libero mercato purché il nucleo familiare acquirente sia in possesso dei medesimi requisiti soggettivi.

Fonte: www.regione.umbria.it

 


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