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Sisma in Abruzzo: studi di settore con adempimenti ridotti
L'Agenzia delle Entrate elimina gli obblighi di compilazione e invio della comunicazione dei dati rilevanti per i contribuenti colpiti dal terremoto
Resta in “bianco” il modello dei dati rilevanti per gli esclusi dagli studi di settore che operano in zone colpite dal sisma del 2009.
L’esenzione dalla compilazione e dall’invio del modello in questione non coinvolge, tuttavia, le banche e le imprese di assicurazione
che osservano normalmente tutti gli adempimenti richiesti.
L’indicazione è contenuta nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che modifica le istruzioni relative ai modelli degli studi, eliminando gli obblighi di compilazione e invio
della comunicazione dei dati rilevanti per i contribuenti “esclusi” per fatti anomali, recependo così le problematiche sollevate dagli operatori attivi nelle aree colpite dal sisma in Abruzzo.
Normalmente, infatti, anche i contribuenti a cui non si applicano gli
studi sono comunque tenuti a compilare e spedire il modello dedicato ai dati rilevanti, anche in presenza di specifiche cause di esclusione dovute alla cessazione e al non normale svolgimento dell’attività o alla liquidazione ordinaria.
L’eccezionalità del sisma e l’individuazione di indicatori di normalità economica
Le ragioni della modifica sono strettamente legate all’evento sismico. La norma generale, infatti, prevede che, per individuare specifici indicatori di normalità economica idonei a rilevare ricavi o compensi non dichiarati e rapporti di lavoro irregolare, anche nei casi di esclusione può comunque essere richiesta ai soggetti la
compilazione del modello per gli studi.
Chi sono gli interessati
Nel dettaglio, l’alleggerimento degli adempimenti riguarda i
contribuenti individuati dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837. L’esonero non riguarda le banche e le imprese di assicurazione, che devono comunque compilare e inviare il modello per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini degli studi.
Fonte: Agenzia delle Entrate
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